Con la circolare 194 del 27 novembre 2015 l’INPS fornisce importanti precisazioni in relazione ai 30 giorni di lavoro effettivi necessari nei 12 mesi precedenti l’evento di disoccupazione per percepire l’indennità di disoccupazione Naspi.
Naspi Lavoratori domestici
Per quel che riguarda i lavoratori domestici e addetti ai servizi familiari, vista l’impossibilità di riscontrare l’effettiva presenza al lavoro in ciascuna giornata, per verificare la sussistenza del requisito si userà la metodologia già in uso per l’accredito della contribuzione e per il pagamento di tutte le altre prestazioni relative a questi lavoratori.
Lavoratori a domicilio, con periodo di lavoro all’estero, lavoratori agricoli
Per queste tipologie di lavoratori il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo si computa analizzando il flusso telematico attraverso il quale i datori di lavoro trasmetto all’Inps mensilmente i dati retributivi e contributivi. In tali dati possono essere riscontrate anche il numero di giornate effettivamente lavorate e la relativa collocazione temporale. Per quei lavoratori per cui il flusso Uniemens non evidenzia i dati relativi alle giornate lavorate, come ad esempio i lavoratori a domicilio o i lavoratori esteri si deve applicare una metodologia alternativa per individuare le 30 giornate di lavoro effettivo.
Lavoratori in somministrazione, lavoro intermittente e casi di neutralizzazione
I contratti di lavoro intermittente e di somministrazione prevedono entrambi periodi di lavoro e di non lavoro con cadenza non prevedibile e non dipendente dalla volontà del dipendente. I periodi di non lavoro non vanno a contribuire al soddisfacimento del requisito delle 13 settimane di contribuzione necessarie nei 4 anni precedenti la perdita del lavoro per la fruizione della Naspi e non concorrono neanche alla determinazione della durata dell’indennità. Questi periodi sono da considerarsi neutri, ovvero fanno in modo che il periodo di 12 mesi precedente alla cessazione del rapporto di lavoro vengano ampliati per la ricerca del requisito delle 30 giornate effettivamente lavorate. Questo significa che se nei 12 mesi precedenti i periodi neutri equivalgono a 3 mesi, il lavoratore vedrà ampliarsi l’arco temporale in cui ricercare le 30 giornate di lavoro effettivo di 3 mesi, potendo attingere, quindi, anche a prestazioni di lavoro di 15 mesi precedenti la perdita del lavoro.