Con la circolare 194 del 27 novembre 2015 l’INPS fornisce importanti precisazioni in relazione ai 30 giorni di lavoro effettivi necessari nei 12 mesi precedenti l’evento di disoccupazione per percepire l’indennità di disoccupazione Naspi.  

Naspi Lavoratori domestici

Per quel che riguarda i lavoratori domestici e addetti ai servizi familiari, vista l’impossibilità di riscontrare l’effettiva presenza al lavoro in ciascuna giornata, per verificare la sussistenza del requisito si userà la metodologia già in uso per l’accredito della contribuzione e per il pagamento di tutte le altre prestazioni relative a questi lavoratori.

  Per computare i 30 giorni lavorativi si è ritenuto di individuare 5 settimane di lavoro (considerandole convenzionalmente di 6 giorni lavorativi ciascuna).   Per individuare le 30 giornate di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi, quindi, si è considerato che per l’accredito delle settimane si fa riferimento al trimestre solare e che per la copertura di una settimana ci si riferisce a 24 ore lavorative, per individuare il numero di settimane accreditate in un trimestre si dovranno sommare le ore di lavoro presenti nel trimestre e dividerle poi per 24. Nei dodici mesi precedenti, quindi, la richiesta della Naspi dovranno essere presenti 5 settimane di contributi versati per soddisfare il requisito dei 30 giorni effettivamente lavorati.   Nelle prossime pagine si prenderanno in esame i requisiti richiesti per altre categorie di lavoratori, per i lavoratori in somministrazioni e per quelli con lavoro intermittente.

Lavoratori a domicilio, con periodo di lavoro all’estero, lavoratori agricoli

Per queste tipologie di lavoratori il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo si computa analizzando il flusso telematico attraverso il quale i datori di lavoro trasmetto all’Inps mensilmente i dati retributivi e contributivi. In tali dati possono essere riscontrate anche il numero di giornate effettivamente lavorate e la relativa collocazione temporale.   Per quei lavoratori per cui il flusso Uniemens non evidenzia i dati relativi alle giornate lavorate, come ad esempio i lavoratori a domicilio o i lavoratori esteri si deve applicare una metodologia alternativa per individuare le 30 giornate di lavoro effettivo.

  Come per i lavoratori domestici, anche per queste tipologie di lavoratori si ritiene soddisfatto il requisito delle 30 giornate quando nei 12 mesi precedenti sono presenti 5 settimane di contribuzione.   Per i lavoratori agricoli il dato delle giornate effettivamente lavorate si può desumere dagli archivi telematici, ma laddove questi ultimi non risultino aggiornati, si dovrà fare ricorso alle buste paga dei lavoratori.

Lavoratori in somministrazione, lavoro intermittente e casi di neutralizzazione

I contratti di lavoro intermittente e di somministrazione prevedono entrambi periodi di lavoro e di non lavoro con cadenza non prevedibile e non dipendente dalla volontà del dipendente.   I periodi di non lavoro non vanno a contribuire al soddisfacimento del requisito delle 13 settimane di contribuzione necessarie nei 4 anni precedenti la perdita del lavoro per la fruizione della Naspi e non concorrono neanche alla determinazione della durata dell’indennità.   Questi periodi sono da considerarsi neutri, ovvero fanno in modo che il periodo di 12 mesi precedente alla cessazione del rapporto di lavoro vengano ampliati per la ricerca del requisito delle 30 giornate effettivamente lavorate.   Questo significa che se nei 12 mesi precedenti i periodi neutri equivalgono a 3 mesi, il lavoratore vedrà ampliarsi l’arco temporale in cui ricercare le 30 giornate di lavoro effettivo di 3 mesi, potendo attingere, quindi, anche a prestazioni di lavoro di 15 mesi precedenti la perdita del lavoro.