NASPI, un quesito di un nostro lettore:

Buongiorno, volevo gentilmente un’informazione: le persone che vanno via dall’azienda per incentivo all’esodo, hanno diritto alla Naspi? Le sarei grata qualora mi venisse data una risposta, grazie.

Francesca

Esamineremo quando si ha diritto alla NASPI in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con incentivi all’esodo.

La Naspi è una prestazione a domanda, erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione.

Possono beneficiare di tale prestazione tutti i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, compresi: gli apprendisti; i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato; il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato; i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni.

A chi non spetta la NASPI?

Non sono destinatari della indennità di disoccupazione: i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni; gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato; i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa.

Inoltre, non possono accedere all’indennità di disoccupazione NASpI i lavoratori titolari di trattamento pensionistico diretto.

La NASPI, indennità di disoccupazione, può beneficiarne solo nel caso in cui il lavoro sia stato perso involontariamente. Quindi, spetta in tutti i casi di licenziamento, anche quelli per giusta causa e anche disciplinare.

Molti i quesiti che ci sono perenuti sulla NASPI e il possesso della Partita IVA, abbiamo chiarito che può ricevere la Naspi un disoccupato che svolge un’attività come lavoratore autonomo o parasubordinato, se rispetta il limite di reddito lordo annuo. Su questo punto il Ministero del lavoro con la circolare 34/2015 ha chiarito che la condizione di “non occupazione” è riferita a chi non svolge attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma. Il limite di reddito lordo annuo da rispettare è di euro 4.800.

Requisito contributivo per accedere alla NASPI

Per poter beneficiare dell’indennità di disoccupazione, sono necessarie almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta ma non versata.

Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge n. 638/1983 e legge n. 389/1989).

La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, si considerano utili:

  • i contributi previdenziali comprensivi di quota DS, ASpI e NASpI versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
  • i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria, se all’inizio dell’astensione risulta già versata contribuzione, e per i periodi di congedo parentale, purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
  • i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati, ove sia prevista la possibilità di totalizzazione (non sono utili i periodi di lavoro all’estero in Stati con i quali l’Italia non ha stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale);
  • i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età, nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare.

Naspi e incentivo all’esodo

Quando viene attivata una procedura di esodo volontario con risoluzione consensuale, questa è assimilabile alle dimissioni e non al licenziamento.

Quindi, in questi casi, la NASPI non spetta, perché l’obiettivo dell’indennità di disoccupazione è tutelare il lavoratore in caso di perdita involontaria del lavoro.

È, pur vero che nelle procedure di esodo, l’uscita è involontaria in quanto “forzata”, ma giuridicamente è trattata come una cessazione volontaria, perché la risoluzione non è conseguente a un licenziamento.

Fonte: INPS

Se hai domande o dubbi, contattami: [email protected]