Indennità di disoccupazione Naspi, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e successivo accordo di incentivo all’esodo, si ha diritto alla prestazione? Rispondiamo a questa domanda analizzando il quesito di un nostro lettore.

Licenziamento, Naspi e incentivo all’esodo

Gentile Sign.ra Tortora, sono stato licenziato per giustificato motivo oggettivo (posizione di lavoro soppressa stante la riorganizzazione avvenuta a livello Societario e a livello di Unità Organizzativa con conseguente soppressione del posto di lavoro) e – dopo ampia verifica non risultano (oltre 100 dipendenti) attività e/o mansioni cui adibirmi  anche di livello inferiore a quelle proprie del mio inquadramento.

Convocato dall’Ispettorato territoriale del lavoro per martedì 12 p.v. (domani quando mi legge) per attivare la procedura ex lege prevista (Comunicazione ex art. 7 co.1 legge 604/66 come modificata dalla legge 28/06/12 n° 92): mi è stato proposto come massimo ottenibile:

Incentivo esodo per conciliazione: 50.000

Euro Lordi dati da: 36.000 di incentivo esodo puro 13.000 indennità mancato preavviso, 1.000 corrispettivo transattivo

  • outplacement  presso società qualificata e scelta insieme
  • tempestiva liquidazione spettanze di fine rapporto dovute per legge

A parte l’entità dell’offerta (a mio parere modesta) – avendo letto un suo articolo del 13.11.2017 – temo che la risoluzione consensuale che probabilmente mi verrà richiesta possa farmi perdere i diritti alla Naspi.

Le sarei grato se potesse darmi una risposta che potrebbe essermi utile – anche in ritardo – da utilizzare in caso di proroga dell’incontro.

Diritto alla Naspi con incentivo all’esodo

Come chiarito nell’articolo menzionato, possono beneficiare dell’indennità Naspi tutti i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l’occupazione.

Analizziamo come si configura l’incentivo all’esodo e se da diritto all’indennità di disoccupazione Naspi.

Incentivo all’esodo

Nel caso di attivazione delle procedure all’esodo volontario con risoluzione consensuale, questa è assimilabile alle dimissioni e non al licenziamento.

In questi casi, non si ha diritto all’indennità di disoccupazione, in quanto viene riconosciuta per tutelare il lavoratore in caso di perdita involontaria del lavoro.

Nelle procedure di esodo, l’uscita è involontaria in quanto “forzata”, ma giuridicamente è trattata come una cessazione volontaria, perché la risoluzione non è conseguente a un licenziamento.

Quando interviene l’ispettorato del lavoro

A mio avviso, l’esodo nel caso specifico è visto sotto forma di risarcimento e non come accordo consensuale tra le parti di uscita volontaria dal lavoro, in quanto lei è stato licenziato per un giustificato motivo e non si è licenziato per accordo all’esodo incentivante. In questo caso specifico lei avrebbe diritto alla Naspi. Il verbale dell’Ispettorato dovrebbe chiarire la natura dell’accordo e sottolineare la causa del licenziamento da parte dell’azienda.

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Non si forniscono risposte in privato.”