Disoccupazione NASPI, il quesito di un nostro lettore:

Buonasera, ho letto un suo articolo su “come si riattiva la Naspi”. Le espongo le problematiche che il patronato non ha saputo chiarire con certezza.
In data 1 marzo 2018 sono andato in disoccupazione Naspi maturata per circa 400gg. Il 19 giugno 2018 mi hanno fatto un contratto di cinque mesi con 60gg di prova, per il quale ho sospeso la disoccupazione naspi. A causa delle mansioni diverse da quelle contrattuali e pattuite avrei deciso di dare le dimissioni. Posso riattivare la Naspi anche se do io le dimissioni? Sono ancora nel periodo di prova?  Quanto tempo ho per farlo? Grazie infinte per la risposta he saprà darmi.

Chiarimenti dall’Inps

La circolare l’Inps n.

94/ 2015 ha chiarito tutti gli aspetti della Naspi in vigore dal 1° maggio, tra cui anche quando è possibile fare richiesta con altre attività. Emerge che possono richiedere l’indennità di disoccupazione Naspi i lavoratori licenziati, che svolgono attività di lavoro autonomo o parasubordinato, se rispettano il limite reddituale annuo di euro 4.800.
Quindi, si deduce che lei possa fare domanda di Naspi, dichiarando la partecipazione alla società e dichiarando il reddito presunto, per poi dichiarare in un momento successivo il reddito complessivo effettivo che non deve superare il limite di euro 4.800 euro.

Si precisa che la sospensione e la ripresa della prestazione avvengono d’ufficio, quindi nel suo caso le dimissioni lavorative non dovrebbero comportare un impedimento alla ripresa della NASPI.

Le consiglio, comunque, di informarsi tramite l’Inps, mi sembra strano che il patronato non sia riuscito a darle certezze, le lascio i contatti.

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