In arrivo un’altra proroga di due mesi di Naspi e Dis-Coll per i disoccupati. Le indennità Inps in scadenza saranno automaticamente prorogate di due mesi. Lo prevede la bozza del decreto Ristori n. 5 che sarà varato a giorni.

Il provvedimento all’esame del Consiglio dei Ministri sarà emanato a giorni e dovrebbe essere l’ultimo intervento urgente del governo a sostegno dei disoccupati. Una misura atta a sostenere chi, a causa del periodo di emergenza sanitaria, non è riuscito a ricollocarsi nel mondo del lavoro.

Naspi e Dis-Coll verso proroga d’ufficio

In particolare, il decreto Ristori 5 prevede la proroga delle indennità Naspi e Dis-Coll scadute. La proroga sarà di due mesi, come già avvenuto per gli indennizzi scaduti far maggio e giugno del 2020 in occasione dell’emanazione del decreto di Agosto.

La legge prorogherà quindi il periodo temporale di fruizione dell’indennità di disoccupazione erogata dall’Inps a tutti coloro il cui la cui fruizione è scaduta durante il periodo specificato nel decreto.

L’ammortizzatore sociale sarà esteso in via straordinaria a decorrere dal giorno in cui è scaduta la Naspi o Dis-Coll. Il beneficiario non dovrà fare nulla, sarà l’Inps in automatico a concedere l’indennità aggiungendo 60 giorni supplementari.

Condizione imprescindibile è che il beneficiario non abbia ottenuto altre provvidenze economiche dall’Inps (bonus). L’istituto controllerà d’ufficio questo requisito prima di mettere in pagamento l’assegno di disoccupazione.

Importo per i mesi aggiuntivi

Ma quanto spetta in sostanza per le mensilità aggiuntive riconosciute ai disoccupati? L’importo, come avvenuto con il decreto di Agosto lo scorso anno – spiega l’Inps – sarà pari all’ultima mensilità percepita e calcolata in base all’indennità giornaliera moltiplicata per i giorni spettanti.

Non ci sarà riduzione progressiva del 3% come previsto dalla normativa vigente, pertanto l’indennità aggiuntiva di Naspi e Dis-Coll sarà uguale all’ultimo assegno percepito.

L’indennità aggiuntiva non sarà riconosciuta qualora il beneficiario si sia occupato nel frattempo o abbia percepito altre forme di sostegno al reddito. E nemmeno se i percettori di Naspi hanno fruito della stessa in forma anticipata secondo le disposizioni di cui all’articolo 8 del D.lgs n. 22 del 2015.

Per quanto concerne la sola prestazione di disoccupazione Naspi, si precisa che anche per le mensilità aggiuntive erogate verrà riconosciuta la contribuzione figurativa e, ove spettanti, gli assegni per il nucleo familiare.