La Naspi anticipata e la Dis Coll non si possono sovrapporre. A chiarirlo è un recente messaggio dell’Inps, il numero 4658 del 2019, che sgombra il campo su possibili erronee interpretazioni della fruizione della Naspi anticipata.

Come prevede la legge in materia (art. 8 del Dlgs 22 del 2015) il lavoratore disoccupato ha diritto alla corresponsione della Naspi in forma anticipata in un’unica soluzione a titolo incentivo al fine di procedere all’avvio di un’attività autonoma, impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa.

Naspi e Dis-Coll non sono sovrapponibili

Questo significa che se il beneficiario della Naspi instaura un rapporto di lavoro subordinato, sarà obbligato a restituire pro quota la Naspi indebitamente liquidata al netto del periodo in cui è rimasto disoccupato. In sostanza, la restituzione della Naspi ottenuta anticipatamente deve essere restituita solo nelle ipotesi nelle quali il lavoratore vada a sottoscrivere un contratto di lavoro subordinato nel periodo di spettanza teorico dell’indennità. Tuttavia, la legge non vieta al lavoratore di instaurare un rapporto di lavoro parasubordinato. In questo caso la liquidazione anticipata non va restituita all’Inps a meno che lo stesso lavoratore, terminando l’attività, presenti una nuova domanda di disoccupazione, la Dis-Coll.

Cosa dice la circolare Inps

Cosa succede in questo caso? Ebbene, in base alla circolare Inps di cui sopra, non è prevista la sovrapposizione dei periodi indennizzabili ai fini della disoccupazione involontaria. In pratica la Naspi, anche se liquidata anticipatamente, non può sovrapporsi alla Dis-Coll per i periodi già indennizzati. Facendo un esempio pratico, se un lavoratore che ha diritto alla Naspi per 12 mesi richiede la liquidazione anticipata e poi inizia un lavoro subordinato che termina dopo 6 mesi, questi non potrà beneficiare della Dis-Coll per i successivi 6 mesi perché l’Inps gli ha già liquidato in anticipo il periodo indennizzabile.

In altre parole, Naspi e Dis-Coll non sono sovrapponibili. Cosa che invece sarebbe possibile qualora il lavoratore fosse licenziato come dipendente avendo restituito la Naspi all’Inps.

Indennizzabile solo il periodo non coperto da Naspi

Pertanto – chiarisce la circolare Inps – al fine di evitare questa sovrapposizione, il lavoratore rioccupato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che vede cessare tale tipologia di rapporto, durante il periodo teorico di spettanza della Naspi erogata anticipatamente, potrà accedere alla Dis-Coll, ma quest’ultima verrà riconosciuta per le sole mensilità che non si sovrappongono al periodo teorico di spettanza dell’indennità Naspi. Testualmente l’’Istituto dice che “la Dis-Coll “potrà essere riconosciuta,qualora ne ricorrano tutti i requisiti legislativamente previsti, per le sole mensilità che non si sovrappongono al periodo teorico di spettanza dell’indennità Naspi.”