La circolare 142 dello scorso 29 luglio dell’INPS fornisce importanti chiarimenti in materia Naspi. Tra le altre come, come ad esempio il calcolo della durata, la cumulabilità con il lavoro accessorio, con il servizio civile e con il lavoro all’estero viene chiarita anche la cumulabilità con il lavoro intermittente. Il lavoro intermittente costituisce un contratto di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato ma può essere stipulato in due diverse tipologie:

  1.   lavoro intermittente con espressa pattuizione dell’obbligo di risposta alla chiamata del datore di lavoro e diritto alla indennità di disponibilità;
  2.   lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza diritto all’indennità di disponibilità.

  Nel primo caso, quello del lavoro intermittente con obbligo di risposta e diritto all’indennità di disponibilità, se il lavoratore già usufruisce dell’indennità Naspi l’Inps  precisa che il cumulo della Naspi con il reddito da lavoro dipendente può sussistere laddove il reddito stesso permetta di conservare lo stato di disoccupazione.     Se si rispetta questo limite, quindi, il cumulo dell’indennità di disoccupazione con il reddito da lavoro intermittente con obbligo di risposta alla chiamata e diritto all’indennità di disponibilità se quest’ultimo non superi, compresa l’indennità, gli 8000 euro l’anno.  In caso contrario, per i periodi in cui il lavoratore non ha lavorato ma gli è stata riconosciuta la corresponsione dell’indennità di disponibilità, la naspi è esclusa.     Se il contratto di lavoro intermittente, invece, non prevede l’obbligo della risposta alla chiamata e non è prevista l’indennità di disponibilità, la disoccupazione resta sospesa soltanto per le giornate in cui il lavoratore ha prestato effettiva attività lavorativa.