Mi è stato riconosciuto l’assegno ordinario con 80%di invalidità al 14/9/2018 o 60 anni e lavoro come operaio carrozziere ma dopo l,invalidità la ditta di mi a messo a fare un lavoro più leggero pur di tenermi, ma il datore di lavoro (E una ditta individuale)Mi a convocato in ufficio e mi detto che a fine anno mi dovrà licenziare. io posso dopo il licenziamento chiedere la naspi o30 anni di contributi. E non perdere l,assegnato ordinario di invalidità, perché il caf mi a detto che se prendo la naspi perdo l,assegnato ordinario di invalidità e rifare la domanda da capo per ridarmi l,assegnato ordinario di invalidità la mia invalidità 80%E confermata per alcune patologie croniche e o fatto la domanda di aggravamento per un intervento chirurgico per una stenosi del canale cervicale è mi anno messo le barre con viti in titanio, intervento è stato effettuato il 26.04.20018. io posso bloccare l,assegno ordinario. Prendere la naspi per il periodo che mi spetta è poi riattivare l,assegnato ordinario di invalidità ? l,ASL di Sassari alla visita mi a portato l,invalidità da 80% al 100% perché se dovessi rifare la domanda x l,assegnato ordinario di invalidità dopo aver preso la naspi e essere licenziato non avrò i requisiti per averla perché nei ultimi 5 anni ci vogliono 3 anni di contributi versati o capito 160 settimane . Spero di eseguire stato chiaro perché non so cosa fare se tenermi l,assegno ordinario e rinunciare alla naspi.o prendere la naspi e rifare all’INPS la domanda ss3 mi potreste dare un chiarimento vi saluto e vi ringrazio per la vostra attenzione.

 

Assegno ordinario di invalidità o Naspi?

L’assegno ordinario di invalidità è incompatibile con l’indennità di disoccupazione Naspi.

Ma dopo la sentenza 234 del 2011 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato incostituzionale non permettere ai lavoratori di poter scegliere tra l’erogazione dell’assegno ordinario di invalidità e il trattamento di disoccupazione, i lavoratori possono optare per il trattamento a loro più favorevole per i periodi di disoccupazione indennizzata.

Il lavoratore, quindi, può scegliere tra assegno ordinario di invalidità e disoccupazione ferma restando la non cumulabilità delle due prestazioni.

Il lavoratore che scegliere di fruire della Naspi, quindi, ottiene la sospensione dell’assegno ordinario di invalidità per tutto il periodo in cui fruisce dell’indennità di disoccupazione potendo ripristinare la fruizione dell’assegno in qualsiasi momento rinunciando alla Naspi.

Poichè l’importo della Naspi non è stabile ma scende a partire dal 4° mese di fruizione,  l’assegno ordinario di invalidità potrebbe, quindi, avere un importo più alto dell’indennità di disoccupazione. A questo punto il lavoratore può rinunciare alla Naspi tornando a percepire l’assegno di invalidità con la consapevolezza che tale scelta ha carattere definitivo e non si potrà tornare indietro per percepire la parte residua di indennità di disoccupazione.

In conclusione

Nel suo caso, quindi, prima di fare una scelta mi informerei sull’importo della Naspi ed opterei per l’indennità di disoccupazione solo nel  caso l’importo sia maggiore rispetto a quello dell’assegno ordinario di invalidità.

Per quanto riguarda il ripristino dell’assegno di invalidità, che è soltanto sospeso e non interrotto, per tornare a fruirne non servirà presentare nuova domanda SS3 all’Inps ma semplicemente comunicare all’istituto la sospensione della fruizione della Naspi per riattivare l’erogazione dell’assegno.