L’assegno di invalidità non è cumulabile con la Naspi. Chi è in disoccupazione e ha i requisiti per percepire l’assegno di invalidità può optare per quest’ultimo trattamento chiedendo la sospensione del primo, ma poi non potrà più tornare indietro.

A chiarirlo è un recente messaggio Inps, il numero 4477 del 2 dicembre 2019, che fa anche il punto sulla sospensione della Naspi per motivi di lavoro. Quando, infatti l’indennità di disoccupazione viene sospesa per lavoro con contratti inferiori ai sei mesi, l’indennità per invalidità civile non può essere richiesta in via alternativa.

Così come, in caso di erogazione anticipata dell’indennità Naspi: l’assegno di invalidità è sospeso per tutto il periodo in cui si percepisce.

Assegno di invalidità alternativo alla Naspi

Ma andiamo con ordine. Il messaggio 447 dell’Inps si rifà a una vecchia sentenza della Corte Costituzionale del 2011 che stabilisce che i trattamenti di disoccupazione e quelli di invalidità sono alternativi e il beneficiario ha la possibilità di scegliere i secondi sui primi. Pertanto sarà cura del lavoratore decidere se percepire l’assegno di invalidità o rinunciarvi per beneficare della Naspi. Ovviamente tale scelta sarà dettata dal trattamento più favorevole in quel momento. Solo che se si opta per l’assegno di invalidità, poi non si può più richiedere la Naspi. Mentre vale il contrario. L’Inps, a tal proposito, spiega che:

  • nel caso di contratto a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi la Naspi è sospesa e sarà ripresa al termine del contratto. In tale periodo il soggetto non può dunque percepire l’assegno di invalidità se non vuole rinunciare del tutto alla disoccupazione;
  • l’assegno di invalidità, qualora venga scelta l’indennità Naspi, può essere ripristinato se rimane la titolarità dello stesso al termine della disoccupazione;
  • qualora la Naspi sia erogata in forma anticipata l’assegno ordinario di invalidità rimane sospeso per tutto il periodo teorico dell’indennità. Al termine può essere ripristinato qualora il soggetto ne sia ancora titolare.

Il messaggio Inps 4477 del 2 dicembre 2019

Il messaggio Inps 4477 dipana ogni dubbio sorto finora sulla possibilità di scelta tra la Naspi e l’assegno di invalidità.

L’Istituto ribadisce sostanzialmente che le due prestazioni assistenziali non sono cumulabili tra loro e che sussiste la possibilità di scegliere la prestazione più conveniente. Viene anche chiarito che sussiste la possibilità di ripristino dell’assegno di invalidità dopo l’esaurimento della Naspi, mentre non è possibile il contrario. Il messaggio Inps specifica inoltre che, in presenza di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata pari o inferiore a sei mesi, l’indennità Naspi è considerata sospesa, con tutte le relative conseguenze. Per l’erogazione anticipata, invece, viene considerato il periodo teorico a cui il sussidio è relativo, periodo nel quale l’assegno di validità non può essere corrisposto.