Buongiorno mi può dare dei chiarimenti, se mi metto in congedo parentale senza percepire stipendio nella scuola, la Naspi si sospende e per quanti mesi posso lavorare senza perderla? Grazie in anticipo.

Il congedo parentale nella scuola e la validità all’interno della NASPI, è stata una questione chiarita dall’INPS con la numero 94 del 2015, che conferma che i periodi di congedo parentale e di maternità obbligatoria sono utili al conteggio delle settimane lavorative ai fini della percezione della Naspi.

Ricordiamo che la NASpI sostituisce le indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI (introdotte dall’art. 2 della legge n. 92 del 2012), con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.

Per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione dal lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione.

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Sospensione NASPI

L’indennità di disoccupazione si sospende nel caso in cui ci sia la:

  • rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi: l’indennità NASpI è sospesa per la durata del rapporto di lavoro. La sospensione opera d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie. Per l’individuazione del periodo di sospensione si considera la durata di calendario del rapporto di lavoro, prescindendo da ogni riferimento alle giornate effettivamente lavorate. Al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore o pari a sei mesi l’indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa.

Conclusioni

Nel quesito inviatoci, bisogna chiarire tre punti fondamentali:

1) Se il lavoratore percepisce il congedo parentale essendo impiegato presso la scuola, non può chiedere la Naspi in quanto manca lo stato di disoccupato;

2) Il periodo usufruito come congedo parentale concorre alla formazione contributiva per poter accedere alla Naspi;

3) Se si usufruisce dell’indennità di disoccupazione e si inizia una attività lavorativa, l’erogazione dell’indennità si sospende con un contratto subordinato non superiore a sei mesi, altrimenti decade.

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