Molti si chiedono come è possibile tutelarsi dalle Banche qualora ci sia in atto una separazione consensuale e si sia stipulato un mutuo fondiario cointestato per l’acquisto della casa.  Ecco allora le varie soluzioni a riguardo in caso ci siano o non ci siano figli. Ma la Banca, che è un soggetto estraneo alla separazione,  può agire legalmente qualora non venga preso alcun accordo e uno dei due si rifiuti di pagare?

Mutuo casa: in caso di separazione consensuale cosa fare per sottrarsi al contratto stipulato per l’acquisto

Quando una coppia si separa consensualmente ed uno dei due non desidera più continuare a sostenere i costi provenienti dal mutuo, perché magari vuole locare un altro immobile o perché vuole che l’altro ottenga il godimento totale dell’abitazione, cosa bisogna fare? Ebbene, in primis uno dei due coniugi può continuare a pagare la propria parte di rata oppure pagarla per intero, ma il tutto deve essere comunicato quando viene elaborato il documento consensuale di separazione.

Se il marito corrisponde per intero la rata di mutuo dell’abitazione in cui però vive la ex moglie, secondo quanto afferma la giurisprudenza di legittimità, l’assegno coniugale varierà in termini economici.

Può capitare anche che il giudice decida di far sostenere al coniuge il pagamento delle rate residue del mutuo per l’acquisto di una casa nella quale vivere come forma di mantenimento per i figli, trattandosi questa di una spesa determinata e strumentale alle esigenze della prole alla quale il coniuge è tenuto ad assolvere. Il problema a monte però resta, in quanto l’ex coniuge in questo modo non esce dal contratto di mutuo ma riceve soltanto un abbassamento dell’assegno di mantenimento.

Mutuo casa: in caso di separazione consensuale, ecco le soluzioni

Inoltre, la Banca, che è un soggetto estraneo alla separazione tra i due coniugi, può decidere di agire legalmente nei confronti della moglie assegnataria qualora il marito si rifiuti di pagare le rate del mutuo cointestato.

Ebbene una delle soluzioni è la vendita dell’immobile che è una delle strade più seguite poichè non solo si chiude definitivamente il mutuo ma si cancella anche l’ipoteca. La cosa però è preferibile quando non ci sono figli a carico o quando vi è una seconda abitazione nella quale, qualora ci siano figli, essi possano risiedere.

Un’altra soluzione è quella dell’accollo del mutuo che avviene quando uno dei coniugi acquisisce anche l’altra parte del mutuo divenendo così intestatario dell’intera abitazione. Per procedere però si necessita sia dell’accordo dei due mutuatari che della Banca. Vi è poi l’estinzione anticipata che è la soluzione più idonea ma quella in cui bisogna pagare una penale alla Banca per poter recedere dal contratto.

Vi è poi il rimborso al coniuge che uscirà dal contratto di mutuo cointestato. In questo caso, in accordo con l’Istituto Erogatore del Finanziamento, la persona che esce dal contratto potrà riavere la metà delle rate corrisposte. Qualora non vi sia la liquidità si potrà corrispondere il rimborso mediante un altro bene. Infine, come abbiamo già evidenziato, vi è la possibilità che uno dei due coniugi si accolli per intero le spese del mutuo ed in questo caso vi sarà un ridimensionamento dell’assegno di mantenimento come afferma la Prima Sezione Civile della Cassazione con sentenza del 25 giugno 2010 numero 15333.

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