Quando possono essere fatte multe alle macchine con il cartellino disabili? Il contrassegno invalidi non esenta dal rispetto degli obblighi del Codice della Strada e non autorizza a parcheggiare ovunque incuranti e senza pagare (abbiamo già affrontato anche la questione del parcheggio sulle strisce blu). Di recente, con ordinanza n.26396/2017), la Cassazione è intervenuta in tema di parcheggio in doppia fila di macchina dotata di tagliando arancione confermando dei limiti e la possibilità che venga applicata la sanzione per violazione dell’articolo 158 del Codice della Strada.

Con l’ordinanza sopra citata i giudici della Suprema Corte hanno dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto multato per aver parcheggiato il veicolo in doppia fila.

Già in giudizio il Tribunale aveva respinto il ricorso dell’automobilista chiarendo che il divieto di sosta e di parcheggio in doppia fila si estende anche ai veicoli adibiti al trasporto disabili anche perché, nel caso specifico, il conducente non aveva provato al momento dell’infrazione che la macchina fosse usata per trasporto disabili. Il giudice aveva ritenuto irrilevante ai fini della validità della multa anche la mancanza di firma degli accertatori dell’infrazione sul verbale posto che quest’ultimo era stato redatto con sistema meccanizzato. In questi casi infatti la sottoscrizione autografa è sostituita, a tutti gli effetti di legge, dall’indicazione a stampa del nominativo dell’agente verbalizzante.

L’ultima contestazione, anche questa respinta, riguardava la qualifica dell’agente: i giudici hanno chiarito che il modulo prestampato notificato al trasgressore viene assistito da fede privilegiata.

In linea generale il dPR n.503 del 1996 autorizza la sosta del veicolo in doppia fila con contrassegno invalidi purché la macchina così parcheggiata non costituisca grave intralcio al traffico. Ma il conducente deve dimostrare che ha esigenza di trasporto disabili ed esporre il tagliando sul parabrezza.