Chi fa ricorso contro una multa per essere passato al semaforo rosso (infrazione rilevata tramite dispositivo Vista Red) è tenuto a dimostrare la non conformità dei requisiti di omologazione richiesti. Non spetta al Comune dare prova di essere in regola con installazione e manutenzione. A chiarire il punto, accogliendo il ricorso del Comune, è stata la sesta sezione civile della Cassazione con ordinanza n. 25026/2017.

Multa semaforo rosso Vista Red: addio ai ricorsi facili senza prove

Nel caso di specie l’automobilista multata aveva fatto ricorso contro la contravvenzione ex Vista Red: i giudici le avevano dato ragione annullando la multa basandosi sull’incapacità del Comune di dimostrare che il montaggio del dispositivo funzionante a semaforo rosso fosse avvenuto a norma.

La parte soccombente ha fatto ricorso in Cassazione, presentando peraltro il decreto di omologa e il verbale di collaudo facente prova fino a querela di falso.

Dopo la pronuncia della Suprema Corte, quindi, in merito al ricorso di multe al semaforo rosso tramite Vista Red, possiamo concludere agevolmente che spetti a chi si oppone al verbale dimostrare che sussistono difetti di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento che rileva il passaggio con il rosso. Non sono ammesse all’uopo mere congetture.

Una pronuncia che delimita il campo delle possibilità di ricorso contro multe a semaforo rosso chiudendo la strada ai ricorsi facili.

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