Mi è arrivato una multa imposte dall’Agenzia delle Entrate. La multa riguarda il pagamento dell’imposta di registro su un contratto di locazione. Io ho sempre pagato e allora chiamo il numero esposto nella cartella di pagamento e chiedo spiegazioni, mi dicono che il pagamento risulta ma non è collegato al contratto e che devo andare all’ufficio dell’agenzia di competenza e presentare un atto in autotutela. Come posso fare? Vi ringrazio. Francesco

Multa imposte ricorso in autotutela, è possibile nei casi in cui un atto (avviso, cartella esattoriale, verbale, ecc.) è illegittimo o errato, come nel caso esposto sopra.

Il versamento è stato effettuato, ma mancante probalbilmente di qualche dato, tale da non poterlo collegare al contratto di locazione. Ad esempio: la mancanza del codice fiscale del locatore o i riferimenti del contratto o altro, impediscono il collegamento al contratto di locazione e scatta l’avviso dell’Agenzia delle Entrate. In questi casi è possibile avere l’annullamento totale dell’avviso di pagamento presentanto all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di competenza, una richiesta tramite l’istituto di autotutela (introdotto dall’art.68 del d.p.r. 287/1992, poi abrogato, e attualmente disciplinato dal d.l.564/94 convertito nella legge 656/94, integrato dalla legge 28/99, e dal decreto attuativo del ministero delle finanze n. 37/97). L’esercizio dell’autotutela non ha costi.

Multa imposte come presentare richiesta in autotutela?

In tutti i casi in cui un atto (avviso, verbale, cartella esattoriale, etc.) e’  illegittimo o errato, perchè ad esempio riguarda una tassa, una multa, un tributo regolarmente pagato, prima di avvalersi del ricorso è possibile ottenere l’annullamento in modo facile. Se l’Amministrazione dopo aver verificato che è stato commesso un errore, può annullare il proprio operato e correggere l’errore senza necessità di attendere la decisione di un giudice: questo potere di autocorrezione si chiama “autotutela”. La competenza ad effettuare la correzione è generalmente dello stesso Ufficio che ha emanato l’atto.


Un atto illegittimo può essere annullato “d’ufficio”, in via del tutto autonoma, oppure su richiesta del contribuente.
Il contribuente, può presentare all’ufficio competente una semplice domanda in carta libera contenente l’esposizione dei fatti e allegando l’idonea documentazione a dimostrare le tesi sostenute. Nel caso specifico bisognerà allegare il versamento dell’imposta di registro effettuato.

Inoltre nella domanda occorre riportare:

  • l’atto di cui si chiede l’annullamento;
  • i motivi che fanno ritenere tale atto illegittimo e, di conseguenza, annullabile in tutto o in parte.

Scarica qui il fac-simile della richiesta_esercizio_autotutela

Multa imposte e casi frequenti di autotutela

I casi più frequenti di autotutela si hanno quando l’illegittimità deriva da:

  • errore di persona;
  • evidente errore logico o di calcolo;
  • errore sul presupposto dell’imposta;
  • doppia imposizione;
  • mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
  • mancanza di documentazione successivamente presentata (non oltre i termini di decadenza);
  • sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
  • errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione.

Autotutela e annullamento dell’atto illegittimo

L’annullamento dell’atto illegittimo può essere effettuato anche se:

  • il giudizio è ancora pendente;
  • l’atto è divenuto ormai definitivo per decorso dei termini per ricorrere;
  • il contribuente ha presentato ricorso e questo è stato respinto per motivi formali (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità) con sentenza passata in giudicato.

L’annullamento dell’atto illegittimo comporta automaticamente l’annullamento degli atti ad esso consequenziali (ad esempio, il ritiro di un avviso di accertamento infondato comporta l’annullamento della conseguente iscrizione a ruolo e delle relative cartelle di pagamento) e l’obbligo di restituzione delle somme riscosse sulla base degli atti annullati.

L’Autotutela non esclude il ricorso

Si fa presente che l’autotutela è per l’Amministrazione una facoltà discrezionale, la presentazione di un’istanza non sospende i termini per la presentazione del ricorso al giudice tributario.

Pertanto, è necessario prestare attenzione a non far trascorrere inutilmente tali termini. Bisogna accertarsi che nel caso specifico L’Agenzia annulli effettivamente la multa, il più delle volte, in questi casi, la cosa si risolve con l’annullamento immediato alla presentazione della richiesta in autotutela.

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