La multa per divieto di circolazione o circolazione con targhe alterne può essere impugnata solo se si dimostra che non si era a conoscenza del divieto: bisogna dimostrare che si era in buona fede.

Ad esempio quando si va da una città all’altra e non si è a conoscenza dell’ordinanza del sindaco che, per contenere l’inquinamento, ha disposto il divieto di circolazione o la circolazione a targhe alterne.

Multa per divieto di circolazione o circolazione con targhe alterne: la sentenza del Tribunale

Una recente sentenza del Tribunale di Napoli n.

1638/16 stabilisce che la multa può essere annullata se l’automobilista è in buona fede. Secondo i Giudici, il Sindaco e il Prefetto devono creare una giusta informazione e un sistema idoneo di pubblicità sull’ordinanza comunale contenente il divieto di circolazione. La buona fede dell’automobilista nasce dalla scarsa informazione sulla pubblicità del divieto. Nella causa la pubblica amministrazione deve poter dimostrare di aver dato un adeguata pubblicità alla delibera comunale contente il divieto di circolazione o di circolazione a targhe alterne per ridurre l’inquinamento dovuto alle emissioni di CO2.

La multa per divieto di circolazione  viene annullata laddove l’automobilista provenga da un’altra città e non sia a conoscenza del divieto di circolazione disposto dal Comune.

Ecco le sanzioni per chi non rispetta il divieto di circolazione

Le multe e le sanzioni per chi non rispetta le disposizioni del Comune di appartenenza, riguardo alla circolazione a targhe alterne e il blocco auto, sono espresse nel comma 13 e 13 bis dell’art. 7 del codice della strada. Il comma 13 e 13 bis precisano quanto segue:

  • comma 13) Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335;
  • comma 13-bis) Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 163 a euro 658, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.