Multa Trenitalia: Buongiorno ho visto dei suoi articoli su internet. Due anni fa ho preso una multa con Trenitalia per mancato biglietto ma non mi è arrivata nessuna notifica a casa, lei sa come devo agire ? Come verificare se deve essere pagata? Grazie 

Multa Trenitalia: quali sono i tempi di notifica?

Quando si parla di multa in termini generali, ci si riferisce ad una sanzione amministrativa che è regolata, a livello nazionale, dalla legge 689/81.

L’accertamento dell’irregolarità, in linea generale, prevede che, quando sia possibile, la contestazione dev’essere immediata e fatta tramite consegna del verbale nelle mani del trasgressore.

Il più delle volte, avviene tramite notifica differita del verbale, quando ad esempio, il trasgressore rifiuti di ritirare lo stesso. Il termine di notifica è di 90 giorni dall’accertamento, per i residenti all’estero è di 360 giorni.

Se la multa viene pagata subito, può fruire dello sconto, pagando la sanzione minima.

Multa Trenitalia: sanzioni

Le sanzioni e i termini di pagamento vengono stabiliti da Trenitalia a livello nazionale, ma nelle regioni dove e’ stata adottata una specifica legge regionale si applicano le regole decise da quest’ultima.

L’associazione Aduc, riporta che di norma viene stabilita una sanzione intera ( per esempio, nel caso di mancanza di biglietto, biglietto scaduto o non convalidato e’ di 200 euro a livello nazionale, leggi regionali a parte), una sanzione ridotta applicabile qualora il pagamento segua entro 15 giorni (nel caso suddetto 100 euro), e una sanzione minima applicabile quando si paga al controllore, o alla stazione di arrivo (nel caso suddetto 50 euro). Quando non si paga subito e’ previsto, a livello nazionale, un diritto fisso di 5 euro.

Termini di pagamento

Le regole della riscossione sono:

  • contestazione immediata o differita entro 90 giorni con notifica del verbale tramite raccomandata a/r o ufficiale giudiziario;
  • emissione di ordinanza/ingiunzione in caso di mancato pagamento entro il termine massimo di 60 gg. L’ordinanza comprende sanzioni e spese e il nuovo termine per pagare e’ di 30 gg.;
  • contro l’ordinanza si può’ ricorrere presso il giudice di pace della zona ove e’ stata contestata l’infrazione (il luogo dovrebbe essere specificato sul verbale).
  • se non segue pagamento ne’ ricorso l’ordinanza/ingiunzione costituisce titolo esecutivo per le azioni esecutive di riscossione coattiva.
  • il termine di prescrizione del diritto a riscuotere è di cinque anni dalla contestazione della violazione. Si ricorda che la regolare notifica dell’ordinanza sospende tale termine facendolo ripartire.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha autorizzato Trenitalia a esercitare la riscossione coattiva anche tramite iscrizione a ruolo secondo quanto previsto dall d.

p.r.602/73, ovvero con emissione di cartella esattoriale da parte di un agente della riscossione (decreto ministeriale del 16/1/2009).

Gli uffici che procedono alla riscossione sono, per quanto riguarda le ferrovie dello stato, quelli del direttore compartimentale, mentre nel caso di servizio dato in concessione alle regioni, il direttore della MCTC o gli organi regionali (è competente, in termini generali, l’organo del luogo ove e’ stata contestata l’infrazione).

Conclusione

Se, non ha ricevuto entro 90 giorni la notifica della multa, questa è da ritenersi nulla. Le consiglio comunque, di verificare se ci sono cartelle esattoriale in atto, sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

 

Fonte:

D.p.r. 753/80 art.17 e segg. e art.78 e segg.

Art. 9 condizioni di trasporto, sito Trenitalia