La multa elevata con l’autovelox su strada urbana a scorrimento senza la polizia è valida soltanto se sono presenti aree di sosta.

A stabilirlo una recente sentenza del tribunale di Firenze la quale riprende una sentenza della Corte di Cassazione, la numero 12231 del 14 giugno 2016.

Innanzitutto, precisiamo che gli autovelox automatici, quelli senza una pattuglia della polizia a fianco, sono legittimi solo fuori dei centri abitati, sulle strade statali o sulle autostrade. Sulle strade del centro urbano, invece, gli autovelox devono essere di tipo mobile e presidiati costantemente da una pattuglia.

L’automobilista, inoltre, che supera i limiti di velocità nei pressi dell’autovelox urbano deve essere fermato per la contestazione della multa immediatamente. La contestazione differita è consentita solo se l’apparecchio misura la velocità solo dopo che il veicolo è transitato o se è impossibile fermarlo in tempo utile.

A tal proposito è possibile approfondire leggendo la guida: Autovelox illegittimi

Autovelox urbano: l’eccezione alla regola

A quanto detto sopra esiste un’eccezione: riguarda le strade urbane di scorrimento. Su queste strade, infatti, è possibile attivare autovelox automatici quando vi sia l’autorizzazione del prefetto, quando la strada ha almeno 2 carreggiate indipendenti e semafori a tutti gli incroci. Le strade a scorrimento, inoltre, per avere installati autovelox automatici devono avere anche aree di sosta esterne alle carreggiate. Solo qualora sussistano tutti i requisiti sopra elencati è possibile installare sulle strade a scorrimento urbane gli autovelox automatici.

Se però la strada in questione è priva di aree di sosta  l’eventuale multa elevata con l’autovelox è nulla in base alla legge del 2002, che ammette l’utilizzo degli strumenti senza vigilanza di una pattuglia solo in determinati tipi di strade, quelle classificate come extraurbane secondarie e urbane di scorrimento.