Entro il 15 giugno deve essere inviata l’istanza per beneficiare della proroga al 31 dicembre 2021 della moratoria mutui e prestiti riconosciuta in favore di PMI e professionisti. La proroga è stata disposta dal decreto Sostegni-bis.

La proroga interviene sul termine del 30 giugno 2021 e riguarda solo la parte capitale.

Ecco chi può beneficiarne e a quali condizioni.

La moratoria mutui e prestiti per le PMI

In considerazione della grave crisi di liquidità che ha colpito imprese e professionisti causa Covid-19, con il D.

L. 18/2020, decreto Cura Italia, il Governo ha previsto la sospensione dei pagamenti afferenti mutui, finanziamenti a rimborso rateale, prestiti non rateali, linee di credito, leasing ecc. Beneficiarie della moratoria sono le Micro, Piccole e Medie imprese, MPMI, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del  decreto Cura Italia, classificate come esposizioni creditizie deteriorate. Ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Anche i professionisti rientrano tra i soggetti ammessi alla moratoria. Si vedano a tal proposito le FAQ del MEF.

La moratoria riguarda anche i contribuenti forfettari.

I finanziamenti e rapporti di credito oggetti di moratoria dovevano già sussistere alla data del 17 marzo, data entrata in vigore del D.L. 18/2020.

Il regime di aiuto è stato approvato dalla Commissione europea il 25 marzo 2020.

La moratoria, inizialmente disposta sino al 30 settembre 2020, ex art.56 del D.L. 18/2020 è stata prorogata:

  • dapprima sino al 31 gennaio 2021 (per le imprese del comparto turistico – per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui, al 31 marzo 2021) dal D.L. n. 104/2020 (articolo 65 e 77);
  • successivamente,  sino al 30 giugno 2021 dalla legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020, art.1, co. 248-254).

La proroga è stata autorizzata dalla Commissione UE il 10 dicembre 2020.

Ampliamento dei soggetti beneficiari

Sempre con la La legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020, art.1, co. 213)  l’operatività della moratoria è stata estesa: alle persone fisiche esercenti le attività di cui al codice Ateco 2007- Sezione K “Attività finanziarie e assicurative” e le società di agenti in attività finanziaria, alle società di mediazione creditizia, nonché le società che svolgono le attività contrassegnate dal codice ATECO 66.21.

00, ovvero le attività di periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni.

Le banche e gli altri soggetti finanziatori possono accedere, su richiesta, ad una garanzia, pari al 33% degli importi sospesi rilasciata da apposita sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI. La sezione è stata a tal fine inizialmente dotata di 1,73 miliardi di euro per il 2020. L’importo è stato successivamente rideterminato.

La proroga della moratoria nel decreto Sostegni-bis

L’art.16 del D.L. 73/2021, decreto Sostegni-bis interviene sul termine del 30 giugno prorogandolo al 31 dicembre 2021.

Difatti la moratoria mutui e prestiti è prorogata fino a tale data.

Attenzione, per beneficiare della proroga è necessario presentare apposita istanza al soggetto finanziatore. L’istanza va presentata entro il 15 giugno.

Con l’istanza, coloro che intendono beneficiare della proroga devono autocertificare di avere subito temporanea carenza di liquidità in seguito all’emergenza Covid-19.

Nella comunicazione l’impresa deve tra l’altro autodichiarare:

  • il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
  • di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
  •  soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa;
  • di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.

La proroga copre la sola quota capitale, ove applicabile tale disposizione.

Come chiarisce la relazione illustrativa al D.L. Sostegni-bis:

la scelta di limitare alla sola quota capitale la proroga della moratoria sui finanziamenti è stata introdotta in una logica di fuoriuscita graduale delle misure di sostegno.

Proroga ad ampio raggio

Considerato che il decreto Sostegni-bis si limita, nel disporre la proroga, si limita a richiamare le disposizioni di cui all’art.

56 del decreto Cura Italia, la moratoria opera ad ampio raggio ossia:

  1. per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se successivi, a quella di pubblicazione del decreto Cura Italia, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 31 dicembre 2021;
  2. per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 31 dicembre 2021 alle medesime condizioni;
  3. er i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 dicembre 2021 è sospeso sino alla stessa data.

Su tale ultimo punto, il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato. Unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

Il Fondo di Garanzia per le PMI a copertura della proroga

Il decreto Sostegni-bis proroga fino alla stessa data del 31 dicembre 2021 i termini entro cui i soggetti finanziatori possono accedere alla garanzia del 33% degli importi sospesi, ex articolo 56, commi 6 e 8 del Cura Italia. La Garanzia è rilasciata da apposita sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI.

In riferimento la punto 3 indicato nel paragrafo precedente, la la garanzia e’ attivabile nei limiti dell’importo delle rate o dei canoni di leasing sospesi sino al 31 dicembre 2021.

L’escussione della garanzia può essere richiesta dai soggetti finanziatori se siano state avviate, nei diciotto mesi successivi al termine delle misure di sostegno, le procedure esecutive in relazione:  all’inadempimento totale o parziale delle esposizioni di cui al punto 1; al mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi relative ai prestiti prorogati ai sensi del punto 2; all’inadempimento di una o piu’ rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi del punto 3.

Le disposizioni in commento operano in conformità all’autorizzazione della Commissione europea.

I precedenti chiarimenti del MEF

Anche in riferimento alla nuova scadenza del 31 dicembre valgono i chiarimenti già forniti dal MEF rispetto alla precedenti proroghe.

Nello specifico:

  • oggetto della moratoria sono anche le rate in scadenza al 31 dicembre 2021;
  • la moratoria si applica anche anche a professionisti e lavorato autonomi;
  • non riguarda il credito al consumo;
  • non sono previsti nuovi e maggior oneri per entrambe le parti contrattuali.

La segnalazione di cattivo pagatore

Colui che beneficia della moratoria mutui non può essere segnalato quale cattivo pagatore.

A tal proposito sul sito della Banca d’Italia è specificato che in caso di adesione alla moratoria:

  • non verranno segnalati ritardi nei pagamenti in quanto le rate sono sospese;
  • il cliente non potrà essere segnalato a sofferenza dal momento in cui la moratoria gli è stata concessa.

Il M.E.F. alla domanda se la sospensione dei pagamenti legati alla moratoria qualificasse il debitore quale “cattivo pagatore” ha risposto in senso negativo:

La moratoria di cui all’art. 56 è neutrale rispetto alle qualificazioni degli intermediari sulla qualità del credito, nel senso che non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria. Dunque chi beneficia della moratoria non è considerato quale cattivo pagatore.

Sulle segnalazioni a sofferenza, sarebbe da chiarire in che modo impattano le previsioni di cui all’art. 37-bis del D.L. 23/2020, che fissa al 31 gennaio 2021 il termine di fine sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie.

Ancora, il beneficiario della moratoria mutui: non ha diritto alla cancellazione di una eventuale propria posizione a sofferenza se questa è stata iscritta in un momento antecedente la concessione della moratoria.  In Centrale dei rischi la richiesta di una moratoria non qualifica in alcun modo il richiedente come un “cattivo pagatore”. Peraltro, possono beneficiare delle moratorie solo i clienti che alla data della richiesta non hanno segnalazioni di inadempienze negli obblighi contrattuali rispetto a prestiti ricevuti (clienti in bonis).