La moratoria di prestiti, leasing e mutui disposta dal decreto Cura Italia e da ultimo prorogata dalla Legge di bilancio 2021 al 30 giugno 2021 vale anche per i contribuenti forfettari. Il legislatore non prevede alcuna esclusione in tal senso. Per chi già beneficia della moratoria, la proroga opera automaticamente senza alcuna formalità. Salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria da comunicare alla banca o ad altro soggetto finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021. Per talune imprese del comparto turistico, entro il 31 marzo 2021.

La moratorie dei prestiti nel decreto Cura Italia

Considerata l’emergenza economica-sanitaria da covid-19, il Governo è intervenuto in aiuto di imprese e professionisti prevedendo una moratoria delle scadenze legate a prestiti, mutui leasing ecc. La moratoria, contenuta all’art.56 del D.L. 18/2020, decreto Cura Italia, è stata prorogata al 31 gennaio 2021 dal D.L. 104/2020, D.L. Agosto.

Nello specifico:

  1. per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se successivi, a quella di pubblicazione del decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 giugno  2021;
  2. i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 giugno 2021 alle medesime condizioni;
  3. per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 giugno 2021 è sospeso sino al 30 giugno 2021.

Su tale ultimo punto, il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato. Unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

E’  facoltà delle Imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Moratoria anche per i leasing

Difatti la moratoria riguarda anche i canoni di leasing. Si pensi ad esempio ad un’impresa che ha acquistato il leasing un veicolo strumentale. Anche tale impresa potrà beneficiare della moratoria e dunque sospendere i pagamenti senza essere segnalata in centrale rischi.

L’adesione alla moratoria è effettua dal beneficiario con una semplice comunicazione. Nella quale si dichiara di aver subito:

in via temporanea carenze di liquidita’ quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19 (comma 3, art.56 del D.L. 18/2020).

L’adesione alla moratoria è stata elevatissima.

La moratoria dei prestiti e il Fondo di Garanzia per le PMI

Su richiesta telematica del soggetto finanziatore con indicazione dell’importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno  sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI.

Nello specifico, la sezione speciale del Fondo, in particolare, garantisce il 33%:

  1. dei maggiori utilizzi effettuati, alla data del 30 giugno 2021, rispetto all’importo utilizzato delle aperture di credito e ai finanziamenti accordati al 17 marzo 2020;
  2. dei prestiti e degli altri finanziamenti non rateali in scadenza al 30 giugno 2021
  3. delle singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 giugno 2021.

La proroga nella Legge di bilancio 2021

La moratoria delle scadenza avrebbe dovuto essere operativa fino al 31 gennaio 2021. Considerato il protrarsi dell’emergenza economica-sanitaia da covid-19, la Legge n°178/2020, Legge di bilancio 2021 ha prorogato il termine al 30 giugno 2021.Per i nuovi beneficiari è necessario che la comunicazione di adesione sia effettuata entro il 31 gennaio.

Per chi già beneficia della moratoria, la proroga opera automaticamente senza alcuna formalità. Salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria entro il termine del 31 gennaio 2021.

Per talune imprese del comparto turistico, la comunicazione di rinuncia si effettua entro il 31 marzo 2021. Imprese individuate all’art. 77 comma 2 del D.L 104/2020.

Considerata la proroga in parola, nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno in parola, il termine di diciotto mesi per l’avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal 30 giugno 2021:

L’escussione della garanzia puo’ essere richiesta dai soggetti finanziatori se siano state avviate, nei diciotto mesi successivi al termine delle misure di sostegno di cui al comma 2, le procedure esecutive(..).

Moratoria leasing anche per i contribuenti forfettari

In redazione sono giunti diversi quesiti di lettori che ci hanno chiesto se la moratoria dei prestiti, mutui, leasing ecc vale anche per i contribuenti forfettari. Ebbene la risposta è positiva. Non sono previste esclusioni, la moratoria di leasing e prestiti opera anche per i contribuenti forfettari.

Ad esempio, un avvocato in regime forfettario, che ha preso in leasing un’auto da utilizzare anche per la propria attività può beneficiare della sospensione del pagamento dei canoni di leasing mensili.

In conclusione, noi di Investire oggi vogliamo segnalare che, considerata la proroga prevista della Legge di bilancio, manca una norma che vada ad allungare anche il termine del 31 gennaio 2021 relativo alla sospensione delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia, per  le microimprese e le Pmi destinatarie della moratoria.

La sospensione riguarda anche altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.