Le novità relative al mondo del lavoro attraverso gli interventi dei seguenti organi:

L’ INPS ha:

  • esteso agli intermediari abilitati la possibilità, già da tempo concessa ai datori di lavoro, qualora siano provvisti di delega generale, di consultare gli attestati di malattia per conto dei datori di lavoro nei confronti dei quali stiano fornendo assistenza professionale sia attraverso il Sistema di invio dell’ attestato con PEC che attraverso il Sistema di accesso con PIN;
  • rivalutato i limiti di reddito richiesti per la corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione;
  • rivalutato la misura ed i requisiti economici richiesti per la concessione dai Comuni degli assegni per il nucleo familiare e dell’ assegno di maternità;
  • fornito chiarimenti in merito alla determinazione della retribuzione utile per il calcolo dell’indennità di maternità, di congedo parentale e di malattia qualora la lavoratrice madre nel periodo precedente quello di inizio del congedo parentale abbia fruito dei riposi giornalieri “per allattamento” ai sensi degli artt. 39 e ss. del D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico maternità/paternità).
  • In particolare, viene precisato che la retribuzione dovrà essere determinata tenendo conto sia degli emolumenti corrisposti dal datore di lavoro in ragione dell’attività lavorativa prestata dalla lavoratrice nel periodo di riferimento sia delle indennità alla stessa corrisposte per le ore di allattamento fruite nel medesimo periodo.
  • assegnato risorse per la concessione nel corso del 2012 di ammortizzatori sociali in deroga nei confronti delle imprese operanti nella Regione Calabria;
  • chiarito l’ applicabilità a tutti gli iscritti alla gestione separata (anche se amministratori di SRL) non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria dell’ indennità per malattia e per congedo parentale.
 

L’INAIL ha sancito la non applicabilità ai premi INAIL dell’agevolazione contributiva nei confronti dei lavoratori apprendisti che potranno essere assunti dalle liste di mobilità (indipendentemente dall’età anagrafica) a seguito della prossima entrata in vigore del Testo Unico dell’Apprendistato.

La Conferenza delle Regioni ha iniziato il processo di attuazione del Testo Unico Apprendistato concordando sui profili e sui percorsi formativi dell’ Apprendistato per la Qualifica ed il Diploma Professionale previsto per i lavoratori di età compresa tra 15 e 25 anni e la cui durata non potrà essere superiore a quattro anni (da non confondere con l’ apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere).

 

L’Agenzia delle Entrate ha:

  • fornito i primi chiarimenti operativi relativi all’ applicazione del contributo di solidarietà del 3% dovuto sul reddito complessivo di importo superiore ad €. 300.000 lordi annui;
  • fornito istruzioni operative in merito alla comunicazione che i sostituti d’ imposta dovranno effettuare entro il 31 marzo 2012 per indicare la sede telematica ove ricevere dall’ Agenzia delle Entrate i dati relativi ai mod. 730-4 relativi ai propri dipendenti. In particolare, viene precisato che i sostituti d’ imposta che hanno già ricevuto nell’ anno 2011 i mod. 730-4 in via telematica dall’ Agenzia delle Entrate non devono, in assenza di variazioni dei dati già forniti, inviare il modello di comunicazione.