Il Ristori-quater ha prorogato al 10 dicembre il termine per presentare il modello Redditi 2020, periodo d’imposta 2019. Con tale modello dichiariamo i redditi conseguiti nel 2019. In caso di omessa o tardiva dichiarazione, rispetto alla data del 10 dicembre, si applicano specifiche sanzioni sia in capo al contribuente sia in capo all’intermediario che invia la dichiarazione per conto nostro.

 

Ad ogni modo, se l’intermediario non rispetta la data del 10 dicembre, potrà inviare la dichiarazione entro l’11 gennaio versando la sanzione di 25,80 €.

 

La stessa indicazione vale per il modello 770, da presentare anche entro il 10 dicembre.

La scadenza del modello Redditi: proroga al 10 dicembre

Il D.L. 157/2020, decreto Ristori-quater, ha prorogato la scadenza del modello Redditi dal 30 novembre al 10 dicembre.

 

Ciò vale per tutti colo che ricorrono al modello Redditi.

 

Individuata la data del 10 dicembre, sarà considerata regolare la dichiarazione presentata entro i 90 giorni successivi (dichiarazione tardiva).

 

La dichiarazione può essere inviata direttamente o tramite un intermediario di fiducia. Ad esempio il commercialista.

 

L’intermediario ha precise responsabilità nell’invio del dichiarativo.

La responsabilità del professionista: le sanzioni in caso di inadempimento

Ricevuto l’incarico all’invio della dichiarazione,  l’intermediario deve adempiere secondo precise regole. Difatti le indicazioni operative da seguire sono fissate al livello normativo dal DPR 322/1998, art.3.

 

Dunque all’intermediario sono attribuite precise responsabilità.

 

In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte del professionista, si applicano le sanzioni di cui all’art.7-bis del D.Lgs 241/1997.

 

Se l’intermediario omette di inviare la dichiarazione entro il prossimo 10 dicembre, si applicherà la sanzione che va da 516 euro a 5.164 euro.

Invio tardivo modello Redditi: entro l’11 gennaio sanzioni ridotte

Ad ogni modo, se la presenta entro i 90 giorni successivi, potrà ricorrere al ravvedimento e versare la sanzione ridotta di 51,60 euro (1/10 di 516 euro).

 

Nella circolare, n°52/2007, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, considerando che è  regolare la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine ordinario,

la possibilita’ di ravvedersi per l’intermediario che non abbia trasmesso tempestivamente la dichiarazione presuppone necessariamente la validita’ della dichiarazione tardivamente presentata, che sussiste, come detto, quando la stessa sia presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine naturale di presentazione.

Rapportando tali indicazioni alla scadenza del 10 dicembre, se l’intermediario presenta la dichiarazione entro i 90 giorni successivi ossia entro il 10 marzo 2021, potrà regolarizzare la sua posizione. Versando, in ravvedimento, la sanzione di 51,60 euro (1710 di 516 €).

 

Secondo alcuni addetti ai lavori, la sanzione di 516 euro è ridotta alla metà se la dichiarazione è presentata entro 30 giorni dal termine ordinario (Art,7 comma4-bis D.Lgs 472/1997).

 

Dunque, se l’intermediario presenta la dichiarazione entro i 30 successivi alla data del 10 dicembre (11 gennaio 2021), verserà una sanzione pari a 25,80 € (1/10 di 258 €).

 

Su tale ultimo punto servirebbero conferme ufficiali da parte dell’Agenzia delle entrate.

 

Il discorso fatto finora vale anche per il modello 770, anch’esso prorogato al 10 dicembre dal D.L. 137/2020, decreto Ristori.

La reiterazione delle sanzioni

Oltre alle sanzioni individuate, in caso di gravi e ripetute irregolarità dell’intermediario, ovvero:

 

  • in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall’ordine di appartenenza del professionista
  • o in caso di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte dei centri di assistenza fiscale,

 

può essere disposta la revoca dell’abilitazione.

Come effettuare i versamenti: in F24 con codice tributo

Le sanzioni  per tardiva o omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti incaricati – articolo 7-bis del d.lgs. 241/1997” si versano in F24. Con codice tributo 8924 (Risoluzione, Agenzia delle entrate, n° 338/E).

 

In sede di compilazione del modello F24, tali codici tributo sono indicati nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.

Con l’indicazione quale “Anno di riferimento” dell’anno in cui si realizza la violazione o il ritardo.