Il Modello Redditi PF/2021 è disponibile, da diverse settimane, nella sua versione definitiva. Il termine di presentazione (telematica) al fisco è fissato al 30 novembre 2021 (salvo proroghe). Laddove, invece, è ammessa la presentazione cartacea presso gli uffici postali, il termine ultimo per farlo è stabilito al 30 giugno 2021 (vedi anche…).

Diverse sono le novità rispetto al modello dichiarativo dello scorso anno. Due di queste riguardano il frontespizio. In dettaglio, nel frontespizio del Modello Redditi/2021 sono state inserite due nuove caselle, ossia:

  • Dichiarazione integrativa errori contabili (art. 2, comma 8-bis, DPR n. 322/98)
  • Codice stato estero.

Modello Redditi/2021 integrativo per errori contabili

Una prima novità riguarda l’inserimento nel frontespizio della casella “Dichiarazione integrativa errori contabili (art. 2, comma 8-bis, DPR n. 322/98)”.

Ricordiamo, che laddove, dopo aver presentato la propria dichiarazione reddituale, il contribuente dovesse accorgersi di aver commesso errori o omissioni (a proprio favore o a proprio sfavore) può presentare una dichiarazione correttiva nei termini (se non è ancora scaduto il termine ordinario di presentazione) oppure un’integrativa.

A seguito dell’aggiunta della nuova citata casella, dunque, ora nel frontespizio del Modello Redditi PF/2021 sono presenti le seguenti caselle:

  • Correttiva nei termini (la casella è da barrare, nell’ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine ordinario di presentazione del Modello Redditi/2021, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata)
  • Dichiarazione integrativa (art. 2, commi 8 e 8-bis, DPR n. 322/98). Tale casella è da compilarsi in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa indicando:
    • il codice 1, se si correggono errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minor reddito o, comunque, di un maggiore o di un minor debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito (la presentazione di un Modello Redditi/2021 integrativo con il codice 1 può avvenire entro il 31 dicembre 2026)
    • il codice 2, nell’ipotesi in cui il contribuente deve rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate (c.d. comunicazioni di irregolarità)
  • Dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8-ter, DPR. n. 322/98).
    Tale casella è da barrare in caso di presentazione di una Modello Redditi/2021 integrativo, allo scopo di modificare la originaria richiesta di rimborso del credito esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. Questo tipo di dichiarazione integrativa è da presentarsi entro 120 giorni dal 30 novembre 2021 (quindi, entro il 30 marzo 2022)
  • Dichiarazione integrativa errori contabili (art. 2, comma 8-bis, DPR n. 322/98). Si tratta della novità del Modello Redditi/2021. La casella è da barrarsi in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa a favore per la correzione di errori contabili di competenza oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (quindi, oltre il termine di presentazione del Modello Redditi/2022).

La nuova casella “Codice stato estero” del Modello Redditi/2021

L’altra importante novità del Modello Redditi PF/2021 è l’inserimento, sempre nel frontespizio, della casella “Codice stato estero”.

In tale casella è da riportarsi il codice dello Stato estero in cui il dichiarante è stato residente fino al rientro o trasferimento in Italia. La casella, dunque, è dedicata ai lavoratori che beneficiano delle agevolazioni impatriati per tutti i redditi agevolati indicati nei rispettivi quadri, per i docenti e ricercatori universitari e per gli sportivi professionisti.

Il codice da riportare è rilevabile dalla tabella n. 10 presente in Appendice allo stesso Modello Redditi PF/2021.

Si tenga presente che, coloro che fruiscono in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i docenti e ricercatori, possono indicare Stati appartenenti all’Unione Europea e Stati non appartenenti all’Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

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