La dichiarazione dei redditi è considerata omessa quando non è presentata entro il termine ordinario e nemmeno entro i successivi 90 giorni.

In altre parole, se ad esempio facciamo riferimento al Modello Redditi/2020 (anno d’imposta 2019), il cui termine ordinario di presentazione scadeva il 10 dicembre 2020:

  • si considera “omesso” il modello non presentato entro il 10 dicembre 2020 e nemmeno entro i 90 giorni successivi (ossia entro il 10 marzo 2021) bensì inviato oltre quest’ultimo termine.

La dichiarazione inviata oltre il 10 dicembre 2020 ma entro il 10 marzo 2021 si definisce “tardiva” e non omessa (vedi anche Modello Redditi e 770, invio tardivo con sanzioni ridotte: entro quando)

Eccedenza a credito da Modello Redditi omesso: come chiedere il rimborso

E’ stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se, laddove dalla dichiarazione “omessa”, dovesse risultare un credito d’imposta, quest’ultimo può essere riportato nella dichiarazione dei redditi successiva oppure deve essere chiesto a rimborso?

Il quesito è stato affrontato nella Risoluzione n. 82/E del 2020, in cui è stato chiarito che per il credito d’imposta emergente da un modello redditi omesso occorre presentare, comunque, istanza di rimborso.

Nell’ipotesi in cui, invece, il contribuente riporti tale eccedenza nella dichiarazione dei redditi successiva, questi potrà, senza dover passare per l’istanza di rimborso, dimostrare all’Agenzia delle Entrate (dopo aver ricevuto avviso di irregolarità relativo alla dichiarazione omessa), l’esistenza del credito stesso (Circolare n. 21/E del 2013).

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