Modello Redditi, come richiedere l’opzione estromissione

Entro 90 giorni è possibile sanare l'omessa compilazione del quadro RQ del modello Redditi presentato entro il 10 dicembre.
Dichiarazione redditi 2022, le novità per le società di capitali
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L’opzione per l’estromissione si perfeziona con la sua indicazione nel modello Redditi.

 

Modello Redditi che andava presentato entro il 10 dicembre scorso come da proroga prevista dal D.L. Ristori-quater.

 

A monte ci deve essere il comportamento concludente. Il contribuente deve aver manifestato la sua volontà di optare per l’estromissione, ad esempio: con la contabilizzazione dell’estromissione sul libro giornale nel caso di impresa in contabilità ordinaria oppure sul registro dei beni ammortizzabili nel caso di impresa in contabilità semplificata.

 

L’omessa compilazione del modello Redditi tuttavia non pregiudica l’opzione per l’estromissione.

 

Infatti, l’eventuale mancata compilazione della corrispondente sezione del Modello redditi PF 2020 entro il 10 dicembre 2020, può essere sanata entro 90 giorni dalla scadenza dello stesso termine.

 

Nel modello Redditi 2020 deve essere perfezionata l’opzione per l’estromissione dei beni dell’imprenditore individuale effettuata nel 2019.

Il modello Redditi al 10 dicembre

Il D.L. 157/2020, c.d decreto Ristori-quater, all’art. 3 ha prorogato il termine di presentazione del modello Redditi al 10 dicembre.

 

Ciò vale per tutti i contribuenti che presentano il modello Redditi.

 

Dunque sia titolari di partita iva che privati hanno potuto beneficare del termine più ampio del 10 dicembre.

 

Nel modello Redditi 2020  doveva essere perfezionata l’opzione per l’estromissione dei beni dell’imprenditore individuale effettuata nel 2019.

Nel modello Redditi si perfeziona l’estromissione

Proprio in merito al modello Redditi e all’estromissione dei beni dell’imprenditore individuale,

l’esercizio dell’opzione per l’estromissione dei beni deve ritenersi perfezionato con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni estromessi e della relativa imposta sostitutiva (cfr. risoluzione n. 82/E del 30 marzo 2009).

L’eventuale mancata compilazione della corrispondente sezione del Modello redditi PF entro il 10 dicembre 2020, può essere sanata entro 90  giorni dalla scadenza dello stesso termine.

La compilazione del modello Redditi: il quadro RQ

Nel modello Redditi deve essere compilato il quadro RQ.

 

In particolare, deve essere compilata la sezione XXII del quadro RQ (righi RQ81 e RQ82).

 

Nello specifico, nel rigo RQ81, vanno indicati:

 

  • in colonna 1, l’ammontare del valore normale dei beni immobili strumentali estromessi nel 2019 dal patrimonio dell’impresa;
  • colonna 2, il costo fiscalmente riconosciuto relativo ai beni di colonna 1;
  • colonna 3, la base imponibile pari alla differenza tra gli importi indicati nelle colonne 1 e 2 del presente rigo (in caso di risultato negativo l’importo va preceduto dal segno “-”).

Nel rigo RQ82 va poi indicato:

  • in colonna 1, l’importo indicato nella colonna 3 del rigo RQ81 (in caso di risultato negativo la presente colonna non va compilata);
  • in colonna 2, l’imposta sostitutiva

 

L’obbligo di compilazione del quadro RQ non riguarda i contribuenti forfettari.

Modello Redditi al 10 dicembre: l’omessa comunicazione dell’estromissione

Come anticipato sopra, l’eventuale mancata compilazione del quadro RQ entro il 10 dicembre 2020, può essere sanata entro 90  giorni dalla scadenza dello stesso termine.

 

Dunque, la data da prendere a riferimento è il 10 marzo 2021.

 

A monte ci deve sempre essere il comportamento concludente dell’imprenditore individuale.

 

Ad esempio, può considerarsi comportamento concludente:

 

  • la contabilizzazione dell’estromissione sul libro giornale (nel caso di impresa in contabilità ordinaria) oppure;
  • sul registro dei beni ammortizzabili (nel caso di impresa in contabilità semplificata).

 

Tali indicazioni sono rinvenibili nella circolare, Agenzia delle entrate, n° 26/e 2016.

 

Il comportamento concludente  era da assumersi entro il 31 maggio 2019 (con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2019).