Salvo proroghe dell’ultima ora, causa covid-19, il modello Redditi 2020 va presentato entro il prossimo 30 novembre.

 

Infatti, con tale modello dichiariamo i redditi conseguiti nel 2019. Redditi sui quali a giugno abbiamo già pagato il saldo Irpef.

 

All’atto della presentazione del dichiarativo il consulente al quale ci rivolgiamo ci deve rilasciare un’apposito impegno alla trasmissione telematica; tale impegno ci mette al riparo da suoi eventuali inadempimenti.

 

Ecco in chiaro quali sono i documenti che dobbiamo farci rilasciare dall’intermediario ed entro quali termini ci devono essere consegnati.

Il modello Redditi: la scadenza del 30 novembre

Ad oggi, il modello Redditi va presentato entro il prossimo 30 novembre. Tuttavia, c’è da dire che si sta andando verso la proroga del modello Redditi 2020.

 

Ad ogni modo, è ammesso un invio tardivo ossia entro i 90 giorno successivi al 30 novembre. Difatti l’invio tardivo non indice sulla validità della dichiarazione.

 

Attenzione però a non andare oltre i 90 giorni dalla scadenza ordinaria.

 

In tale caso, il modello Redditi è considerato omesso, ma conviene comunque presentarlo.

 

Al di là di quella che sarà la data di presentazione del modello Redditi, è importante sapere quali sono i documenti e le ricevute che ci deve rilasciare il consulente al quale ci rivolgiamo per il suo invio teelmatico.

Il modello Redditi: i documenti da richiedere al consulente

 

I documenti che l’intermediario ci deve rilasciare all’atto della presentazione del modello Redditi, sono individuati dal DPR 322/1998 all’art.3.

 

A tal proposito, gli intermediari abilitati (Commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro ecc) devono:

 

  • rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione,
  • l’impegno a trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti.

 

Difatti, è necessario precisare se la dichiarazione è stata consegnata già da noi compilata o se verrà predisposta dal professionista.

 

A tal proposito, i gestionali utilizzati dai professionisti hanno apposite funzioni che permettono di specificare quanto da ultimo assunto.

L’impegno cumulativo

Sempre sull’impegno alla trasmissione telematica, il D.L. 34/2019, c.d decreto crescita, da al contribuente la possibilità di conferire all’intermediario (Commercialista, Consulente del lavoro ecc) un incarico alla predisposizione di più dichiarazioni e comunicazioni. Scelta a fronte della quale, l’intermediario rilascia un impegno unico a trasmettere.

 

Difatti, si parla di impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni.

 

L’impegno si intende conferito per la durata indicata nell’impegno stesso o nel mandato professionale e comunque fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato. Salvo revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto d’imposta.

 

Attenzione, le disposizioni sull’impegno cumulativo non sono applicabili alle dichiarazione integrative.

 

La data dell’impegno deve essere riportata nell’apposita sezione del dichiarativo.

 

L’intermediario è tenuto a conservare una copia di tutte le dichiarazioni inviate.  Fino a quando non scadono i termini per l’accertamento, art 43 DPR 600/73.

 

Naturalmente,  anche noi contribuenti dobbiamo conservarne copia. Insieme a tutta la documentazione che giustifica i redditi e le spese nella stessa inserita.

 

Ad ogni modo, inviata la dichiarazione all’Agenzia delle entrate, dobbiamo farci rilasciare dall’intermediario:

 

  • entro 30 giorni dal termine di invio telematico,  l’originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi al fisco,
  • unitamente a copia della comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento (ricevuta di trasmissione telematica).

 

In sintesi,  una volta inviata la dichiarazione dobbiamo essere in possesso della seguente documentazione:

 

  • la dichiarazione originale;
  • la ricevuta di invio;
  • tutta la documentazione comprovante i dati reddituali e di spesa indicati nella dichiarazione.

 

Dunque, spetta a noi contribuenti verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell’intermediario.

Se rileviamo sue inadempienze dobbiamo segnalarlo all’ufficio dell’Agenzia delle entrate della regione in cui è fissato il nostro domicilio fiscale.

Il modello Redditi: la responsabilità dell’intermediario

Se l’intermediario non invia la nostra dichiarazione è soggetto a specifiche sanzioni.

 

Infatti, si applicano le sanzioni di cui all’art.7-bis del D.Lgs 241/1997.

 

Se l’intermediario omette di inviare la dichiarazione entro il prossimo 30 novembre, si applicherà la sanzione  che va da 516 euro a 5.164 euro.

 

Ad ogni modo, se la presenta entro i 90 giorni successivi, potrà ricorrere al ravvedimento è versare la sanzione ridotta di 51 euro (1/10 di 516 euro).

 

Per approfondire, ti rimandiamo all’articolo Redditi 2020: la responsabilità del professionista .