
Modello Intrastat: le direttive della Comunità Europea hanno modificato la periodicità dei modelli, quindi anche le relative date entro cui i soggetti obbligati sono tenuti all’invio telematico degli stessi.
Gli elenchi mensili e trimestrali dovranno essere inviati entro il 25 del mese successivo al periodo di riferimento.
Se la scadenza del termine cade in giorno festivo la presentazione è prorogata al primo giorno lavorativo successivo, si precisa che il sabato non è considerato giorno lavorativo.
Modello Intrastat, scadenze 2017, la prossima il 25 luglio
Modello Intrastat: periodicità e scadenze 2017
Per il 2017, è stato ripristinato l’obbligo di presentazione degli elenchi acquisti (modelli INTRA-2) mensili e trimestrali di beni e servizi.
La presentazione dei modelli è “trimestrale” per i soggetti che, per ciascuna categoria di operazioni (beni o servizi) e nei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno effettuato acquisti/cessioni intra-Ue di beni ovvero ricevuto/reso prestazioni di servizi intra-Ue per un ammontare non superiore a 50.000 euro, mentre è mensile negli altri casi.
Elenco scadenze intrastat 2017
25 Gennaio 2017 – Presentazione elenchi INTRA mensili relativi al mese di dicembre 2016 e relativi al 4° trimestre 2016;
27 febbraio 2017 – Presentazione elenchi INTRA mensili relativi al mese di gennaio 2017;
27 Marzo 2017 – Presentazione elenchi INTRA mensili relativi al mese di febbraio 2017;
26 Aprile 2017 – Presentazione elenchi INTRA mensili relativi al mese di marzo 2017 e relativi al 1°trimestre 2017;
25 Maggio 2017 – Presentazione elenchi INTRA mensili relativi al mese di aprile 2017;
26 Giugno 2017 – Presentazione elenchi INTRA mensili relativi al mese di maggio 2017;
25 Luglio 2017 – Presentazione elenchi INTRA mensili relativi al mese di giugno 2017 ed e relativi al 2° trimestre 2017;
25 Agosto 2017 – Presentazione elenchi INTRA mensili relativi al mese di luglio 2017;
25 Settembre 2017 – Presentazione elenchi INTRA mensili relativi al mese di agosto 2017;
25 Ottobre 2017 – Presentazione elenchi INTRA mensili relativi al mese di settembre 2017 e relativi al 3°trimestre 2017;
27 Novembre 2017 – Presentazione elenchi INTRA mensili relativi al mese di ottobre 2017;
27 Dicembre 2017 – Presentazione elenchi INTRA mensili relativi al mese di novembre 2017.
Gli elenchi INTRA del mese di dicembre 2017 e del 4° trimestre 2017 saranno presentati entro il 25 Gennaio 2018.
Modello Intrastat e sanzioni
Aspetti sanzionatori, secondo quanto disposto dall’articolo 11 comma 4 del D.Lgs. 471/1997, possono riguardare:
- l’omessa presentazione degli elenchi riepilogativi;
- la dichiarazione incompleta, inesatta o irregolare compilazione.
Si applica la sanzione da 500 a 1.000 euro per ciascuna dichiarazione, la sanzione è ridotta della metà in caso di presentazione nel termine di 30 giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo.
Non sono sanzionate la correzione dei dati inesatti e l’integrazione dei dati mancanti, purché ciò avvenga spontaneamente o, comunque, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dei competenti uffici doganali.
Violazioni e sanzioni
Omessa presentazione elenco riepilogativo da 500 a 1.000 euro
Presentazione tardiva entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio da 250 a 500 euro
Presentazione elenco incompleto, inesatto o irregolare da 500 a 1.000 euro
Regolarizzazione entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio o regolarizzazione spontanea dell’interessato nessuna sanzione;
Regolarizzazione degli errori od omissioni dopo la constatazione da parte dell’Amministrazione
100 euro (1/5 del minimo);
Per sanare le violazioni in esame è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del D.Lgs. 472/1997).
Il pagamento della sanzione dev’essere effettuato con F24, con il codice tributo 8911, indicando come anno di riferimento quello cui la violazione si riferisce.
Modello Intrastat e ravvedimento operoso
La tardiva presentazione degli elenchi Intrastat può essere regolarizzata mediante ravvedimento operoso:
- entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione dell’elenco riepilogativo: la sanzione da applicare è pari a 1/9 del minimo, ovvero € 55,56;
- entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa: la sanzione da applicare è pari a 1/8 del minimo, ovvero € 62,50;
- entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: la sanzione è pari a 1/7 del minimo, ovvero € 71,42;
- oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa Iva all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: la sanzione è pari a 1/6 del minimo, ovvero € 83,33.
In riferimento alle sanzioni applicabili nei casi di omissione o inesattezza dei dati statistici negli elenchi Intrastat, la norma al riguardo ha limitato l’applicabilità delle sanzioni amministrative: “alle sole imprese che rispondono ai requisiti indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati annualmente ai sensi dall’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322”.
Si tratta, in particolare, di imprese incluse nello specifico elenco pubblicato dall’Istat, che realizzano scambi commerciali con i paesi Ue con volumi mensili pari o superiori ad € 750.000 (D.P.R. 19 luglio 2013).
Le sanzioni previste dall’articolo 11 del D.Lgs. 322/1989, vanno da 206 a 2.065 euro, per le persone fisiche e da 516 a 5.164 euro per enti e società. Le sanzioni possono essere applicate una sola volta per ogni elenco Intrastat mensile, inesatto o incompleto, a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell’elenco stesso.