Si avvicina la scadenza del Modello 770/2022 (anno d’imposta 2021). Al netto di eventuale proroga, la data ultima è stabilita al 31 ottobre 2022.

Ricordiamo che, sono tenuti a presentare, all’Agenzia delle Entrate, questo modello dichiarativo i soggetti che nel 2021 hanno corrisposto:

  • somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale
  • compensi per avviamento commerciale
  • contributi ad enti pubblici e privati
  • riscatti da contratti di assicurazione sulla vita
  • premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero
  • utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi
  • somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte.

Il 31 ottobre 2022 è anche l’ultimo giorno per l’invio (da parte dei datori di lavoro) all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2022 con riferimento a quelle che non sono state necessarie per la predisposizione del Modello 730/2022 precompilato.

Ci riferiamo, ad esempio, alle Certificazioni Uniche rilasciate ai lavoratori autonomi.

Come inviare il Modello 770/2022

Il Modello 770/2022 deve essere trasmesso telematicamente con una delle seguenti modalità:

  • direttamente ad opera del sostituto d’imposta
  • tramite intermediario incaricato
  • attraverso altri intermediari incaricati (per le Amministrazioni dello Stato)
  • tramite società appartenenti al gruppo.

La sanzione per il mancato invio

Per chi dovesse saltare la scadenza ordinaria del 31 ottobre 2022 senza inviare il Modello 770/2022 si avranno altri 90 giorni di tempo per fare l’adempimento. In questa ipotesi si parla di modello “tardivo”. Per sanare la tardività occorre pagare una sanzione pari a 25 euro (codice tributo 8911):

Considerando, quindi, che la scadenza ordinaria (salvo proroghe) è stabilita al 31 ottobre 2022, ne consegue che parleremo di Modello 770/2022 tardivo nel caso in cui il modello non è inviato entro la citata data ma entro il 90° giorno successivo. Considerando che il 90° giorno cade il 29 gennaio 2023 (domenica), si slitta al 30 gennaio 2023.

Laddove, invece, si lasci passare anche il 30 gennaio 2022 senza inviare il modello, questo si considererà omesso e l’Agenzia delle Entrate sarà competente ad irrogare la sanzione piena prevista.