Dal 14 maggio scorso i contribuenti possono accettare, modificare ed inviare il modello 730 precompilato messo a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate. L’accesso è stato reso possibile dal 5 maggio 2020, mentre l’invio potrà essere effettuato (sia per il precompilato che per l’ordinario) entro il prossimo 30 settembre. Laddove il contribuente decide di avvalersi del Modello 730 precompilato, e questi decida di accettarlo così come predisposto dall’Amministrazione finanziaria, come già avuto modo di specificare in un nostro precedente contributo, ci saranno dei vantaggi sui controlli (occorre però distinguere a seconda che la presentazione avvenga direttamente da parte del contribuente o tramite sostituto d’imposta oppure se lo trasmette tramite CAF o sostituto d’imposta).

Ad esempio, se il precompilato è accettato senza modifiche e la presentazione è diretta ad opera del dichiarante o per il tramite del sostituto che gli presta assistenza fiscale, non saranno controllati i documenti che attestano le spese indicate nella dichiarazione medesima, i cui dati sono stati forniti all’Agenzia delle Entrate da medici, strutture accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari, strutture autorizzate e non accreditate, farmacie e parafarmacie, professionisti sanitari (ottici, psicologi, ecc.) infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica, università, banche,  assicurazioni, enti previdenziali, imprese di pompe funebri, amministratori di condominio, asili nido pubblici e privati e dagli enti del terzo settore.

Quando il 730 precompilato si intende accettato?

Occorre, tuttavia, chiarire quali sono i casi in cui un Modello 730 precompilato può intendersi “accettato”, e quindi godere dei suddetti vantaggi. Ad esempio, potrebbe accadere che il dichiarante debba solo modificare i dati del sostituto, oppure i dati del domicilio fiscale ritrovandosi, invece, con tutti gli altri dati inseriti (oneri detraibili e deducibili, redditi di lavoro, ecc.).

Dalla guida predisposta sull’argomento da parte della stessa Agenzia delle Entrate, si evince che il modello dichiarativo precompilato può intendersi “accettato” se è trasmesso senza modifiche dei dati in esso indicati oppure se si effettuano delle modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito complessivo o dell’imposta.

Quindi, ad esempio, quando vengono indicati o modificati i dati anagrafici del contribuente, senza però modificare il comune del domicilio fiscale, che potrebbe incidere sul calcolo delle addizionali regionale e comunale all’Irpef. Oppure nei seguenti altri casi:

  • sono indicati o modificati i dati identificativi del sostituto che effettua il conguaglio
  • viene indicato o modificato il codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico
  • viene compilato il quadro per la scelta dell’utilizzo in compensazione, totale o parziale, dell’eventuale credito che risulta dal modello (quadro I)
  • si congiunge la propria dichiarazione con quella del coniuge (Modello 730 congiunto);
  • si sceglie di non versare o di versare in misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale gli acconti dovuti, mediante la compilazione dell’apposito rigo del quadro F.

Per contro il modello si intende in ogni caso “modificato” nelle ipotesi in cui si vanno a variare quei dati che incidono sulla determinazione delle imposte (redditi, domicilio fiscale, oneri detraibili e deducibili oppure si inseriscono altri dati non presenti sempreché incidente sull’imposta).