L’assegno di mantenimento è un provvedimento di natura economica che può essere dedotto in fase di dichiarazione dei redditi. Il modello 730/2019 prevede che la somma che il coniuge deve corrispondere periodicamente all’altro coniuge, in forza di sentenza di separazione, possa essere dedotta dal reddito complessivo dichiarato. Per poter beneficiare della deduzione ai fini Irpef, il contribuente dovrà dichiarare l’ammontare dell’assegno corrisposto durante l’anno fiscale di competenza nel quadro E, al rigo 22.

Assegno di mantenimento, deduzione nel modello 730/2019

La deducibilità dell’assegno di mantenimento può essere fatta rispettando due condizioni basilari: che l’importo sia stato determinato dall’autorità giudiziaria con sentenza del Giudice civile in fase di separazione e che la corresponsione del denaro al coniuge avvenga in maniera periodica.

E’ escluso l’assegno divorzile che, anche se frazionato, viene corrisposto in unica soluzione. La somma erogata sarà, quindi, scomputata dal reddito imponibile del dichiarante per l’anno fiscale di competenza.

L’adeguamento Istat

Può capitare che i provvedimenti del Giudice in tema di assegno di mantenimento non indichino in sentenza l’adeguamento dell’assegno all’Istat, ma che di fatto il contribuente dovrà versare al coniuge in base alle rivalutazioni previste dall’Istituto ogni anno. Pertanto, in assenza di tale precisazione, il contribuente non potrà indicare nel modello 730/2019 l’importo dell’assegno rivalutato, ma solo quanto riportato dalla sentenza di separazione.

Casi particolari

La deducibilità dell’assegno corrisposto al coniuge o ex coniuge è valida anche se il beneficiario risiede all’estero, posto che fa fede sempre e comunque la sentenza di separazione o divorzio pronunciata dal Giudice. L’assegno di mantenimento può essere dedotto nel modello 730/2019 anche nel caso in cui il contributo avvenga in natura diversa dal denaro. Si tratta del cosi detto “contributo casa” (circolare n. 17/E/2015 dell’Agenzia delle Entrate) per il quale viene ammessa la deducibilità degli importi a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali per la casa affidata al coniuge.

Sono deducibili altresì le somme corrisposte in sostituzione dell’assegno di mantenimento per il pagamento delle rate di mutuo intestato all’ex coniuge, purché ciò risulti da sentenza di separazione emessa dal Giudice.