Tenuto conto del protrarsi della situazione di emergenza sanitaria in atto sul territorio nazionale per la diffusione del virus c.d. “Covid-19”, per facilitare gli adempimenti in capo ai soggetti tenuti all’adempimento dichiarativo, il termine di conclusione delle Campagne RED ordinaria 2019 (anno reddito 2018). Ad annunciarlo è stato l’INPS con il Messaggio 1402 del 2020. Lo stesso messaggio ha, differito al 18 del prossimo mese, salvo ulteriore proroga, anche:

  • Modello RED Solleciti 2018 (anno reddito 2017);
  • INV CIV ordinaria 2019;
  • INV CIV Solleciti 2018.

SI ricorda che per tutti i citati modelli era già stato predisposto il rinvio dal 29 febbraio 2020 al 31 marzo 2020 con messaggio INPS n.

946 del 5 marzo scorso.

Fino al 18 maggio, dunque, continueranno ad essere a disposizione dei cittadini il Contact Center integrato dell’Istituto, i servizi online, accessibili dal portale internet, “RED semplificato” e “Dichiarazioni di responsabilità”, e le Strutture territoriali dell’Istituto. Medesima scadenza anche per i residenti all’estero.

Soggetti interessati

Si ricorda che l’invio del modello RED interessa i pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito i quali hanno l’obbligo di dichiarare all’INPS i propri redditi (non conosciuti dall’ente previdenziale) e, qualora previsto dalla normativa, anche del coniuge e dei componenti del nucleo rilevanti per la prestazione. In particolare, devono obbligatoriamente rendere la dichiarazione reddituale all’INPS:

  • i pensionati che negli anni precedenti a quello oggetto di verifica non hanno avuto altri redditi oltre a quello da pensione (propri e, se previsto, dei familiari) se la situazione reddituale è variata rispetto a quella dichiarata l’anno precedente;
  • i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente all’amministrazione finanziaria tutti i redditi influenti sulle prestazioni, perché non devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate con la dichiarazione dei redditi (modello 730 o REDDITI PF). Per esempio il lavoro dipendente prestato all’estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato o i proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o sostitutiva dell’ IRPEF;
  • coloro che sono esonerati dall’obbligo di presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi e in possesso di redditi ulteriori a quelli da pensione. Per esempio coloro che hanno un reddito da pensione e un reddito da abitazione principale;
  • i titolari di alcune tipologie di redditi rilevanti ai fini previdenziali e che si dichiarano in maniera diversa ai fini fiscali all’Agenzia delle Entrate (modelli 730 o REDDITI PF), come per esempio, i redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa o assimilati e lavoro autonomo, anche occasionale.

Non devono, invece, presentare all’INPS la dichiarazione reddituale i pensionati residenti in Italia beneficiari delle prestazioni collegate al reddito che abbiano già dichiarato all’Agenzia delle Entrate (tramite modello 730 o REDDITI PF) integralmente tutti i redditi (propri e se previsto dei familiari) che rilevano sulle prestazioni collegate al reddito in godimento.

In questi casi l’INPS acquisirà le informazioni reddituali rilevanti per le prestazioni collegate al reddito direttamente dall’Agenzia delle Entrate o da altre banche dati delle pubbliche amministrazioni, come previsto dalla legge.

La novità nel Decreto liquidità

Come si evince dal sito istituzionale dell’INPS, il Modello RED può essere comunicato online all’INPS accedendo con le proprie credenziali al servizio dedicato. In alternativa, si può presentare tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 da rete mobile;
  • CAF e altri soggetti abilitati convenzionati con l’INPS;
  • strutture territoriali INPS.

Al riguardo occorre, tuttavia, menzionare la novità contenuta all’art. 25 del Decreto-legge n. 23 del 2020 (decreto liquidità), dove si stabilisce che fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i soggetti  titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, possono inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la copia per  immagine della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità.

In caso di necessità,  in  luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente può inviare al CAF o al professionista abilitato, in via telematica, copia per immagine di un’apposita autorizzazione predisposta in forma libera e sottoscritta. Le predette modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all’INPS. Resta fermo l’obbligo di regolarizzazione, con consegna delle citate deleghe e della documentazione, una volta cessata l’attuale situazione emergenziale.

Sempre sul sito istituzionale dell’INPS è precisato, inoltre, che le dichiarazioni RED degli utenti che non hanno percepito altri redditi rilevanti oltre alla pensione per l’anno reddito 2018 (Campagna RED ordinaria 2019) e che hanno dichiarato l’assenza di redditi anche per entrambi i due anni precedenti (anni reddito 2016 e 2017) sono escluse dal servizio affidato a titolo oneroso ai CAF e ai soggetti abilitati all’assistenza fiscale. In questi ultimi casi, la dichiarazione dovrà essere presentata direttamente all’INPS da parte del cittadino attraverso le seguenti modalità: servizio online “RED semplificato”, accessibile con le proprie credenziali; avvalendosi del Contact center; strutture territoriali INPS.