Gentile Patrizia,

mi scusi ho letto un articolo e mi sono permessa di scriverle di una cosa, mio figlio di 8 anni ha la 104 e vorrei sapere quali sono i suoi diritti. In attesa di una sua risposta le auguro, intanto Buone Feste.

 

La legge 104/92 è riconosciuta anche ai soggetti minori se presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale che causa difficoltà nell’apprendimento, di relazione o di intefrazione tale da determinare uno svantaggio sociale o di emarginazione.

Queste persone hanno diritto a soggiorni per cure, all’educazione e all’istruzione oltre che all’integrazione scolastica e a spazi gialli nei parcheggi pubblici e privati.

Le persone con ridotta autonomia personale sono riconosciute, secondo l’articolo 3 comma 3 della legge 104 come gravi e per loro è riconosciuto un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale

Minori con 104: quali diritti?

I diritti per i genitori con bambini con handicap grave sono permessi e il congedo straordinario retribuito,  diritto di famiglia e diritto del lavoro, semplificazioni introdotte con la legge 114 dello scorso 11 agosto 2014.

La madre o il padre del bambino affetto da handicap hanno diritto, sino al compimento del terzo anno di vita del proprio figlio con handicap in condizione di gravità, di prolungare il congedo parentale fino al compimento dei 3 anni di vita del bambino o in alternativa di fruire di un permesso giornaliero di 2 ore se l’orario di lavoro è pari o superiore a 6 ore giornaliere (di 1 ora se l’orario fosse minore). Di un permesso di 3 giorni al mese anche frazionabili in ore.

Dopo il 3 anno di vita i genitori hanno diritto a 3 giorni di permesso al mese (o il padre o la madre) fruibili anche ad ore.

I genitori, inoltre, possono fruire anche di un congedo straordinario retribuito dal lavoro di 2 anni (in base alla legge 151/2000) per assistere il proprio figlio.

Semplificazione legge 114

Le persone che si prendono cura di un soggetto disabile hanno il diritto di scegliere una sede lavorativa quanto più vicina possibile al proprio domicilio e di non essere trasferiti presso altra sede senza il proprio consenso (ma non è un diritto incondizionato laddove mini le esigenze economiche dell’azienda).

Con la legge 114 dell’11 agosto 2014 c’è stato comunque qualche cambiamento per chi si prende cura di soggetti minori disabili . L’Articolo 25 comma 5 stabilisce, infatti, che ai minori già titolari di indennità di frequenza, che abbiano provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, sono riconosciute in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore età, l’accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore”.

L’Articolo 25 comma 6, invece, afferma che ai minori titolari dell’indennità di accompagnamento per invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero dell’indennità di accompagnamento per ciechi civili di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 406, e alla legge 27 maggio 1970, n. 382, ovvero dell’indennità di comunicazione di cui all’art. 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, nonché ai soggetti riconosciuti dalle Commissioni mediche, individuate dall’art. 20, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, affetti dalle patologie di cui all’art. 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono attribuite al compimento della maggiore età le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore”

Per dubbi e domande contattami: [email protected]