I termini per porre in atto gli adempimenti necessari per beneficiare delle agevolazioni prima casa, saranno sospesi fino al 31 marzo 2022, rispetto al precedente termine del 31 dicembre 2021.

A prevederlo è un emendamento approvato in fase di conversione in legge del D.L. 228/2021, c.d. decreto Milleproroghe.

Dunque, in considerazione del protrarsi della pandemia, i contribuenti avranno più tempo per adempiere agli obblighi previsti da legislatore.

Le agevolazioni 1° casa

Grazie alle agevolazioni prima casanota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata dal DPR n°131/86 (testo unico imposta di registro, TUR), chi acquista un immobile, esclusi quelli di lusso A1-A8-A9, paga delle imposte ridotte ossia: imposta di registro al 2%, imposta ipotecaria e catastale in misura fissa di 50 euro.

Se si acquista da un’impresa, con vendita soggetta a Iva, le imposte da versare con i benefici “prima casa” sono: Iva ridotta al 4% (invece che 10%), imposta di registro fissa di 200 euro; imposta ipotecaria fissa di 200 euro; imposta catastale fissa di 200 euro.

La sospensione degli adempimenti

In considerazione della pandemia, per evitare la decadenza dai benefici “prima casa” l’art. 24 del decreto legge n. 23/2020 aveva sospeso dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 i termini entro i quali effettuare gli adempimenti necessari per mantenere le agevolazioni o per usufruire del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. Successivamente, il decreto “Milleproroghe” 2020 (decreto legge n. 183/2020, articolo 3 – comma 11-quinquies) ha portato la sospensione al 31 dicembre 2021.

Pertanto, i termini entro i quali bisognava porre in essere gli adempimenti necessari per non perdere le agevolazioni prima casa hanno ripreso decorrenza dal 1° gennaio 2022.

Quali sono i termini oggetto di sospensione?

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n°9/2020, ha avuto modo di chiarire che la sospensione riguardava i seguenti termini:

  • i 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro i quali il contribuente deve trasferire la residenza nel comune della nuova abitazione;
  • il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto, deve comprare un altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
  • il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha acquistato un’abitazione principale, deve procedere alla vendita della casa ancora in suo possesso, purché quest’ultima sia stata a sua volta acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”.

Dunque, sono questi i termini in riferimento ai quali operava la sospensione.

La sospensione operava anche in riferimento al termine dei 12 mesi entro i quali è necessario procedere all’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”. Termine stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a quest’ultimo acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’Iva corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. Il riferimento è all’art.7 della Legge 448/1998.

I nuovi termini di sospensione nel decreto Milleproroghe

In fase di conversione in legge del del D.L. 228/2021, c.d. decreto Milleproroghe 2021, è stato approvato un emendamento che allunga il periodo di sospensione al 31 marzo 2022.

Da qui, i termini per porre in atto gli adempimenti necessari per beneficiare delle agevolazioni prima casa, saranno sospesi fino al 31 marzo 2022, rispetto al precedente termine del 31 dicembre 2021.

Non rimane che attendere la pubblicazione definitiva della Legge di conversione del decreto.