La  Legge n°15/2022, legge di conversione del decreto n° 228/2021, decreto Milleproroghe, è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale. Diventano operative le disposizioni introdotte in materia sospensione degli adempimenti richiesti dalla legge in materia di agevolazioni prima casa.

Ecco quali sono i termini sospesi e chi beneficia della sospensione.

Le agevolazioni prima casa

In applicazione delle agevolazioni prima casa, nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata dal DPR n°131/86 (testo unico imposta di registro), i contribuenti pagano per l’acquisto dell’immobile non di lusso imposte scontate.

Nello specifico, se il trasferimento è soggetto ad Iva:  si applica l’Iva al 4%, le imposte di registro, ipotecaria e catastale, si pagano ciascuna nella misura fissa di 200 euro, oltre all‘imposta di bollo per 230 euro.

Se il trasferimento non è soggetto ad iva, si applica:

  • l’aliquota ridotta del 2% (comunque, non inferiore a 1.000 euro) anziché quella ordinaria del 9%;
  • le imposte ipotecaria e catastale nella misura di 50 euro ciascuna e non si paga imposta di bollo.

Per ottenere le agevolazioni prima casa:

  • l’immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza ove la stabilisce entro 18 mesi dall’acquisto o nel Comune dove svolge la sua attività;
  •  il compratore non deve essere titolare esclusivo, o in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile né,
  • essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni 1° casa;
  • ecc.

Adempimenti agevolazioni prima casa. Termini sospesi nel decreto Milleproroghe

In fase di conversione in legge del D.L. 228/2021, c.d. decreto Milleproroghe, è stata prorogata la sospensione dei termini entro i quali i contribuenti devono porre in essere gli adempimenti richiesti da legislatore per non perdere le agevolazioni prima casa.

Tali termini era stati sospesi in precedenza:

  • dal D.L. 23/2021 c.d. decreto liquidità dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 e poi successivamente,
  • fino al 31 dicembre 2021, dal D.L. 183/2020.

Il decreto milleproroghe proroga la sospensione al 31 marzo 2022.

Quali sono i termini sospesi?

Riprendendo le indicazioni operative fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare n°9/E 2020,  sono oggetto di sospensione:

  • il termine di 18 mesi dall’acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicata l’abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa;
  • il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all’acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale, richiesto per non decadere dal beneficio originaria in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall’acquisto ( il termine di 5 anni non è sospeso);
  • il periodo di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso e acquistata con le agevolazioni prima casa.

E’ sospeso anche il termine per il riacquisto della prima casa ai fini della fruizione del credito d’imposta previsto dall’art. 7 della Legge n. 448/1998.

Nel complesso, la sospensione copre il periodo 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2022. Per gli acquisti effettuati prima del 23 febbraio 2020, i termini sospesi riprenderanno a decorrere dal 31 marzo 2022; per quelli effettuati in data successiva, inizieranno a decorre dal 1° aprile 2022.