Se sei tra i beneficiari del Reddito di Cittadinanza o se sei interessato a richiederlo, devi sapere che dal 1° settembre 2023 questa misura verrà sostituita da una nuova: la MIA, acronimo di Misura di Inclusione Attiva. Si tratta di uno dei provvedimenti previsti dalla legge di bilancio 2023 varata dal governo Meloni, che ha l’obiettivo di contrastare la povertà e favorire l’inserimento lavorativo delle persone in difficoltà.

Ma in cosa consiste la MIA e quali sono le differenze rispetto al Reddito di Cittadinanza? Chi potrà accedervi e quanto durerà il sussidio? In questo articolo ti spieghiamo tutto quello che devi sapere sulla nuova misura anti-povertà.

Cos’è la MIA: la guida completa

La MIA è una misura economica destinata alle famiglie in condizione di povertà assoluta o relativa, che prevede il pagamento mensile di una somma variabile in base alla composizione del nucleo familiare e al reddito disponibile. La MIA si basa su due principi fondamentali: l’inclusione attiva e la condizionalità.

L’inclusione attiva significa che il beneficiario della MIA deve impegnarsi a partecipare a percorsi personalizzati di formazione, orientamento e inserimento lavorativo, offerti dai centri per l’impiego o da altre agenzie accreditate. Questi percorsi hanno lo scopo di migliorare le competenze e le opportunità occupazionali del beneficiario, rendendolo più autonomo e indipendente dal sussidio.

La condizionalità significa che il beneficiario della MIA deve rispettare alcuni requisiti e obblighi per mantenere il diritto al sussidio. Tra questi ci sono:

  • avere un reddito familiare inferiore alla soglia ISEE stabilita dalla legge (7.200 euro annui);
  • avere un patrimonio immobiliare diverso dalla prima casa inferiore a 30.000 euro;
  • avere un patrimonio mobiliare inferiore a 10.000 euro;
  • non possedere auto o moto immatricolate negli ultimi sei mesi;
  • non possedere barche o aeromobili;
  • non aver ricevuto eredità o donazioni negli ultimi due anni;
  • essere residenti in Italia da almeno cinque anni;
  • essere iscritti al centro per l’impiego;
  • accettare le proposte lavorative compatibili con le proprie capacità e disponibilità;
  • partecipare ai percorsi formativi o professionali assegnati dal centro per l’impiego;
  • svolgere attività socialmente utili presso enti pubblici o privati senza scopo di lucro;
  • non avere redditi da lavoro dipendente superiori a 8.000 euro annui (per i single) o a 12.000 euro annui (per i nuclei familiari).

In caso di mancato rispetto dei requisiti o degli obblighi sopra elencati, il beneficiario della MIA può incorrere nella riduzione o nella sospensione del sussidio.

Quanto vale la MIA

l calcolo dell’assegno MIA si basa sulla differenza tra l’importo massimo previsto per ogni tipologia di famiglia e il reddito effettivo della stessa.

L’importo massimo varia a seconda che la famiglia sia composta da occupabili o non occupabili. Per occupabili si intendono i componenti della famiglia che hanno un’età compresa tra i 18 e i 67 anni e che non sono pensionati, invalidi o studenti.

La tabella degli importi massimi per le famiglie occupabili è la seguente

Numero componenti                    Importo massimo

1                                               200 euro

2                                               300 euro

3                                               400 euro

4 o più                                       500 euro

 

La tabella degli importi massimi per le famiglie non occupabili è la seguente:

Numero componenti                    Importo massimo

1                                               280 euro

2                                               420 euro

3                                               560 euro

4 o più                                       780 euro

A questi importi si aggiungono poi le integrazioni in base alla scala di equivalenza: a una persona sola spetta il 100% dell’importo; a due persone spetta il 150%; a tre persone spetta il 200%; a quattro persone spetta il 250%; a cinque persone spetta il 300%; a sei o più persone spetta il 350%.

Ecco come si calcola l’importo della MIA in base al reddito effettivo della famiglia

La formula da usare è la seguente:

MIA = (Importo massimo – Reddito) / Soglia ISEE x 100

Dove:

  • MIA è l’importo mensile del sussidio;
  • Importo massimo è l’importo massimo previsto per ogni tipologia di famiglia;
  • Reddito è il reddito disponibile della famiglia;
  • Soglia ISEE è la soglia ISEE stabilita dalla legge (7.200 euro).

Per capire meglio come funziona la formula, facciamo alcuni esempi

Per esempio, se una famiglia occupabile è composta da tre persone e ha un reddito effettivo di zero euro, l’assegno MIA sarà pari a:

  • 400 (importo massimo) + (400 x (200 -100) /100) (integrazione) = 800 euro

Se invece la stessa famiglia ha un reddito effettivo di 300 euro, l’assegno MIA sarà pari a:

  • (400 + (400 x (200 -100) /100)) -300 (reddito effettivo) = 500 euro

Per una famiglia di 4 persone di cui una non occupabile:

se la famiglia ha un reddito effettivo di zero euro, l’assegno Mia sarà pari a:

  • 500 (importo massimo) + (500 x (250 -100) /100) (integrazione) = 1.250 euro

Se la famiglia ha un reddito effettivo di 500 euro, l’assegno Mia sarà pari a:

  • (500 + (500 x (250 -100) /100)) – 500 (reddito effettivo) = 750 euro

Se la famiglia ha un reddito effettivo di 1.000 euro, l’assegno Mia sarà pari a:

  • (500 + (500 x (250 -100) /100)) – 1.000 (reddito effettivo) = 250 euro

Se la famiglia ha un reddito effettivo di 1.250 euro o superiore, l’assegno Mia sarà pari a zero euro.

Il reddito preso in esame per il calcolo dell’assegno Mia è il reddito mensile. Si tratta del reddito netto percepito nel mese precedente a quello di riferimento dell’assegno.

Ovvero, se si vuol conoscere l’importo dell’assegno Mia di marzo 2023, si deve considerare il reddito netto percepito a febbraio 2023.

Come richiederla 

Per richiedere la MIA bisogna presentare una domanda online tramite il sito dell’INPS o tramite i patronati. La domanda deve essere presentata entro il 31 agosto del 2023, data in cui scadrà definitivamente il Reddito di Cittadinanza.

Per presentare la domanda occorre avere:

  • il codice fiscale;
  • il PIN INPS;
  • l’attestazione ISEE in corso di validità;
  • un documento di identità valido;
  • un indirizzo email e un numero di telefono.

La domanda deve contenere i dati anagrafici e reddituali del richiedente e dei componenti del nucleo familiare, nonché l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Una volta presentata la domanda, l’INPS provvederà a verificare i requisiti e gli obblighi del richiedente e ad assegnare il sussidio in caso di esito positivo.

La MIA verrà erogata tramite una carta prepagata nominativa fornita dall’INPS o tramite bonifico bancario o postale.

Per quanto tempo si può percepire la MIA

La durata della MIA dipende dalla situazione lavorativa del beneficiario. In generale, la MIA si può percepire per un periodo massimo di 18 mesi, rinnovabili per altri 12 mesi se persistono le condizioni di povertà e se si rispettano gli obblighi previsti dalla legge.

Tuttavia, ci sono alcune eccezioni che possono modificare la durata della MIA:

  • se il beneficiario trova un lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato superiore a sei mesi, la MIA viene sospesa per tutta la durata del contratto;
  • se il beneficiario trova un lavoro a tempo determinato inferiore a sei mesi o a tempo parziale inferiore al 50% dell’orario normale, la MIA viene ridotta proporzionalmente al reddito da lavoro;
  • se il beneficiario perde il lavoro dopo averlo trovato durante la fruizione della MIA, può riprendere a percepire il sussidio per il periodo residuo, purché non superi i 18 mesi complessivi;
  • se il beneficiario compie 67 anni durante la fruizione della MIA, può continuare a percepire il sussidio fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità;
  • se il beneficiario è una donna in gravidanza o con figli minori di tre anni, può percepire la MIA per un periodo massimo di 24 mesi, rinnovabili per altri 12 mesi se persistono le condizioni di povertà e se si rispettano gli obblighi previsti dalla legge.

Quali sono gli obblighi dei beneficiari della MIA

Per poter mantenere il diritto alla MIA, i beneficiari devono rispettare alcuni obblighi imposti dalla legge. In particolare:

  • devono dichiarare ogni variazione del reddito o della composizione del nucleo familiare entro 30 giorni dall’evento;
  • devono accettare le proposte di lavoro congrue offerte dai centri per l’impiego o dai servizi privati accreditati;
  • devono partecipare ai percorsi di inclusione sociale e lavorativa proposti dai servizi sociali territoriali;
  • devono iscriversi al portale ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro) e aggiornare periodicamente il proprio curriculum vitae;
  • devono svolgere attività socialmente utili presso enti pubblici o privati senza scopo di lucro per un massimo di otto ore settimanali;
  • non devono possedere beni mobili o immobili superiori ai limiti stabiliti dalla legge.

In caso di mancato rispetto degli obblighi sopra elencati, l’INPS può ridurre o sospendere la MIA in base alla gravità dell’infrazione. Lo stesso per falsa dichiarazione dei dati o di frode nell’utilizzo della carta prepagata: l’INPS può revocare definitivamente la MIA e chiedere la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Qual è la differenza con il RdC

La MIA (Misura di Inclusione Attiva) è una nuova forma di sostegno al reddito introdotta dal Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021. Sostituisce il Reddito di Cittadinanza (RdC), che verrà abolito definitivamente dal 31 agosto 2023.

La differenza principale tra MIA e RdC è che la prima si basa sul reddito effettivo della famiglia e non sul valore del patrimonio mobiliare e immobiliare. Inoltre, la MIA ha importi più bassi ma più flessibili rispetto al RdC.

Le modalità di erogazione

La MIA viene erogata dall’INPS:

  • tramite il PIN INPS che deve essere richiesto dal beneficiario al momento della domanda;
  • accreditata su un conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario o su una carta prepagata con IBAN associato;
  • mensilmente entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento;
  • può essere cumulata con altre prestazioni sociali, come l’assegno di natalità o il bonus bebè, purché non si superi la soglia ISEE di 7.200 euro.