Gli stipendi pagati entro il 12 gennaio 2021, rappresentano per il dipendente, comunque, reddito riferito all’anno d’imposta 2020 e ciò in applicazione del c.d. “principio di cassa allargato”, previsto dal comma 1 art. 51 del TUIR.

Ricordiamo che il lavoratore dipendente dichiara al fisco il proprio reddito sulla base del principio di cassa. Quindi, nel Modello 730/2021 da presentare quest’anno, si riporta il reddito “percepito” nel 2020.

Principio di cassa allargato: cos’è e quando si applica

Come anticipato, il legislatore prevede, per i redditi di lavoro dipendente un principio di cassa “allargato”.

A sancirlo è l’art. 51 del TUIR, dove espressamente al comma 1 si legge che:

“Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono”.

Pertanto, come già detto, ciò significa che lo stipendio di dicembre 2020 pagato al dipendente entro il 12 gennaio 2021 rappresenta per questi reddito 2020 e come tale andrà indicato nel Modello 730/2021.

Lo stesso principio si applica anche ai redditi assimilati a quelli d lavoro dipendente. Mentre non si applica ai redditi di lavoro autonomo (Circolare n. 54/E del 2002).

Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

I redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente sono elencati dall’art. 50 del TUIR. In dettaglio si tratta dei seguenti:

  • compensi percepiti (entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%) dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli, della piccola pesca
  • compensi pagati per la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, e per altri rapporti di collaborazione che hanno per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione
  • remunerazioni dei sacerdoti
  • compensi percepiti per lavori socialmente utili
  • borse di studio, assegni, premi e sussidi corrisposti per fini di studio o di addestramento professionale
  • somme percepite per la partecipazione a collegi e commissioni
  • compensi corrisposti per l’attività libero Professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale
  • somme percepite per l’attività di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica
  • compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza
  • compensi e indennità corrisposte da amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l’esercizio di pubbliche funzioni
  • assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio
  • rendite vitalizie e rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso diverse da quelle aventi funzione previdenziale
  • indennità e assegni vitalizi percepiti per l’attività parlamentare, per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), e quelle percepite dai giudici costituzionali
  • assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.

collaborazioni a progetto e in collaborazione coordinata e continuativa.

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