Sempre più medici e infermieri sono vittime del coronavirus. Gli operatori sanitari, come noto, sono i soggetti più esposti al fenomeno epidemico e rischiano più di altri la vita nello svolgimento delle loro funzioni.

A tal proposito l’Inail ha rafforzato la tutela assicurativa per medici e infermieri. Già in precedenza era stato stabilito da parte dell’Istituto che coloro che, nell’ambito dell’attività lavorativa, venissero contagiati da COVID-19 rientravano nella tutela prevista per gli infortuni sul lavoro. In pratica è l’Inail ad assicurare la malattia e il relativo periodo di quarantena.

Personale sanitario più tutelato

Per il personale sanitario e gli addetti alle strutture sanitarie, l’Inail assicurerà la piena tutela assicurativa in quanto le affezioni morbose derivanti dalla trasmissione di malattie infettive e parassitarie sono inquadrabili nella categoria degli infortuni sul lavoro. Secondo quanto si evince dal messaggio numero 3675 del 17 marzo2020, la causa virulente è equiparata a quella violenta e pertanto rientra nella casistica degli infortuni sul lavoro. Lo stesso messaggio fornisce istruzioni operative alla tutela di medici, di infermieri e di altri operatori di strutture sanitarie in genere, dipendenti del Servizio sanitario nazionale e, in generale, di qualsiasi altra Struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l’Istituto.

La presunzione di contagio

Nelle sue linee guida, l’Inail conferma che il contagio del personale sanitario è ascrivibile a pieno titolo nella categoria degli infortuni sul lavoro confermando, quanto già previsto nell’articolo 42 del Decreto numero 18 del 2020 con il quale il legislatore ha generalizzato la tutela assicurativa a tutti quei contagi avvenuti “in occasione di lavoro. Detta tutela si estende, sempre per il personale sanitario, anche alle ipotesi in cui l’identificazione della causa di infezione non sia chiara e risulti problematica, cioè qualora non sia possibile definire il momento e il luogo esatto del contagio. Pertanto, non potendo essere provato dall’operatore sanitario, l’Inail ammette la presunzione ritenendo che si sia verificato a causa delle mansioni e lavorazioni svolte e di ogni altro indizio che in tal senso deponga.

La tutela scatta con il tampone

L’indennità da infortunio per contagio è quindi riconosciuta a seguito di test positivo a COVID-19 (tampone) e per coloro che sono stati posti in stato di quarantena o isolamento domiciliare. In questo caso l’Inail assicura l’intero periodo di quarantena e quello eventualmente successivo dovuto al prolungamento della malattia che determini una inabilità temporanea assoluta al lavoro. La data di inizio copertura assicurativa decorre dall’attestazione del risultanze del test epidemiologico confermato dalle autorità sanitarie. Sono esclusi dalla copertura assicurativa coloro che sono messi in stato di quarantena preventiva per aver avuto contatti con la persona infetta e in assenza di test confermativo al COVID-19. In tali fattispecie non essendoci la prova della contrazione dell’infezione non sussistono i presupposti dell’infortunio e quindi dell’intervento dell’Inail. A costoro verrà riconosciuta la copertura assicurativa prevista per la malattia o ricovero ospedaliero (sorveglianza attiva) come previsto dalla normativa di riferimento.