Che differenza c’è tra maternità obbligatoria, facoltativa e anticipata: a quale percentuale dello stipendio corrisponde l’indennità per la lavoratrice in gravidanza in ognuno di questi casi e per quanto tempo dura? Ci siamo occupati più volte dei diritti delle donne incinta ma la confusione su questi tipi di maternità è ancora abbastanza dilagante, soprattutto in caso di prima gravidanza.

Maternità obbligatoria: quanto dura e quanto si percepisce

La maternità obbligatoria ha una durata di cinque mesi che il includono il pre e il post parto.

In questa finestra la donna non può lavorare e ha diritto all’80% dello stipendio (a meno che il contratto non preveda di più ma in questo caso la differenza viene erogata dal datore di lavoro). Di norma comincia due mesi prima della data prevista del parto e prosegue fino al compimento del terzo mese del bambino ma la data di inizio e di fine possono essere spostate in base alle esigenze e al tipo di lavoro (pensiamo al caso di parto prematuro ad esempio).

Maternità facoltativa: quando tornare a lavoro dopo il parto?

La maternità facoltativa (congedo parentale), come si evince dalla definizione, è una scelta della lavoratrice. Più volte è stato sottolineato che, su larga scala, questo diritto rischia di compromettere la produttività di alcune aziende quindi si cerca di disincentivarne l’utilizzo mediante strumenti che aiutino la donna a conciliare lavoro e vita privata dopo un figlio. Va detto a questo proposito che l’indennità per la maternità facoltativa ammonta al 30% dello stipendio, cosa che suscita critiche perché inquadra questa scelta come un lusso ad appannaggio di chi, non molte, si può permettere di rinunciare al 70% della retribuzione.

Maternità anticipata obbligatoria

Diversa dalla maternità obbligatoria è quella anticipata obbligatoria che impone ai datori di lavoro, qualora le mansioni siano a rischio, di far stare a casa a riposo la lavoratrice qualora non sia possibile adibirla ad attività meno faticose o non a rischio per la gravidanza.

In questi casi la tutela è un obbligo: non avendo di fatto scelta, la lavoratrice ha diritto al 100% dello stipendio. Il datore di lavoro deve fare domanda presso la Direzione Provinciale del Lavoro.

A proposito di gravidanza a rischio peraltro ricordiamo che, previo certificato ginecologico, le lavoratrici a rischio aborto hanno diritto alla maternità anticipata anche quando non ricorrono i requisiti appena visti. In questo caso sarà la lavoratrice stessa a fare domanda. Se entro una settimana non vi è nessuna risposta, la domanda di maternità anticipata per gravidanza a rischio si ritiene accolta.