Nuove regole per la fruizione della maternità e del congedo parentale da quest’anno. La più significativa, introdotta per decreto (n. 105/2022), riguarda l’obbligo di astensione dal lavoro anche per i padri lavoratori dipendenti per 10 giorni lavorativi.

Ma anche per i lavoratori autonomi sono state introdotte delle novità a partire dallo scorso 13 agosto 2022. Il decreto introduce, infatti, il diritto al congedo parentale anche per i lavoratori autonomi con indennizzo pari al 30% della retribuzione convenzionale. La durata massima è di tre mesi.

Congedo parentale per lavoratori autonomi

Il decreto di cui sopra introduce grosse novità più che altro per i lavoratori dipendenti. Spetta obbligatoriamente anche al padre per 10 giorni continuativi o frazionati. Le modalità di fruizione dei permessi e la relativa indennità è spiegata nella circolare Inps n. 122 del 27 ottobre 2022.

Per i lavoratori autonomi, invece, non è previsto un indennizzo con astensione obbligatoria dal lavoro. E’ tuttavia previsto il congedo parentale facoltativo della durata massima di 3 mesi da fruire entro l’anno di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore.

La durata del congedo del padre e della madre variano in base al tipo di attività svolta. Nel caso entrambi i genitori siano lavoratori autonomi, l’indennità spetta per 3 mesi ciascuno (totale 6 mesi). Nel caso uno sia autonomo e l’altro dipendente, al primo spettano 3 mesi e al secondo 6 mesi (totale 9 mesi). Lo stesso se uno è autonomo e l’altro lavoratore parasubordinato.

Altra novità, il congedo parentale non obbligatorio è esteso fino al dodicesimo anno di vita del bambino. L’indennità economica è riconosciuta nella misura del 30% della retribuzione per una durata massima di 3 mesi per ciascun figlio.

Maternità

La riforma sul congedo parentale obbligatorio e facoltativo riguarda anche la tutela della maternità delle lavoratrici autonome. Con la riforma dello scorso 13 agosto 2022 sono coperti anche i periodi antecedenti ai 2 mesi prima del parto nel caso di gravidanza a rischio certificata dalle ASL.

L’indennizzo da parte dell’Inps di tali periodi deve essere verificato dalle competenti Asl. Come spiega la circolare, i medici dovranno certificano i casi di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza.

Il pagamento delle indennità per maternità è subordinato alla regolarità contributiva così come previsto dalla normativa. Esso è erogato direttamente dal Inps alla lavoratrice.

Ogni richiesta deve essere presentata online attraverso il portale dell’Istituto, direttamente o tramite patronati o Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile o gli enti di patronato