Quando viene riconosciuta la maternità anticipata per gravidanza a rischio? Il datore può negarla nei casi ammessi per accedere al congedo anticipato?

Rispondiamo al quesito pervenuto in Redazione di una lavoratrice in gravidanza che svolge il lavoro di commessa:

Salve, sono incinta di due mesi. Io mi sento bene ma lavoro come commessa e sto molte ore in piedi. Ho diritto alla maternità anticipata per gravidanza a rischio?”.

Si può richiedere la maternità anticipata per gravidanza a rischio anche se la lavoratrice sta bene?

Maternità anticipata per gravidanza a rischio: quando si può richiedere

La maternità anticipata per gravidanza a rischio è riconosciuta in caso di rischi e problemi per la salute della mamma e del figlio nascituro.

Ecco i casi in cui le lavoratrici in gravidanza possono richiedere il congedo anticipato:

– quando il medico accerta rischi per la salute della futura mamma e del bambino, gravi complicanze della gravidanza o preesistenti forme morbose che possono aggravarsi durante la gestazione;

– quando le lavoratrici incinte svolgono mansioni particolarmente pesanti oppure in condizioni di lavoro o ambientali insalubri.

In queste circostanze l’Inps riconosce il diritto a stare a riposo ed a percepire la stessa indennità prevista per il periodo di congedo di maternità (retribuzione per l’80% a carico dell’Inps integrabile per il 20% dal datore di lavoro).

La gravidanza è un periodo delicato: smettere di lavorare in caso di eventuali rischi per la salute della mamma e del bambino è un diritto delle lavoratrici.

Non tutte le donne riescono a lavorare fino all’ottavo o nono mese di gravidanza. Talvolta, la gestazione risulta problematica. Quando il lavoro richiede eccessivi sforzi fisici si raccomanda di chiedere il congedo anticipato per scongiurare eventuali rischi.

Se la donna svolge lavori come cameriera, commessa, altre mansioni che costringono a stare molte ore in piedi, eccessivi sforzi fisici (addetta al trasporto ed al sollevamento pesi) oppure a lavori pericolosi ed insalubri, se la lavoratrice non può essere trasferita ad altre occupazioni ha diritto di richiedere la maternità anticipata, prima del congedo di maternità obbligatorio (una volta raggiunto l’ottavo o nono mese di gravidanza).

Ne hanno diritto tutte le lavoratrici (dipendenti e autonome) ai sensi del D. Lgs 151/2001 (Testo Unico sulla maternità e sulla paternità).

Maternità anticipata per gravidanza a rischio: si può richiedere anche se la lavoratrice sta bene?

Se la lavoratrice svolge mansioni pesanti, che costringono a stare in piedi per molte ore, è possibile richiedere la maternità anticipata per gravidanza a rischio anche se la lavoratrice sta bene. Il datore di lavoro non può assolutamente negarla.

In caso di gravidanza a rischio per tipo di mansione svolta o ambiente di lavoro insalubre, la domanda va presentata al servizio di ispezione della Direzione Provinciale del Lavoro del proprio territorio dalla lavoratrice o dal datore di lavoro. Entro 7 giorni la DPL dovrà emettere un provvedimento a favore della richiesta di maternità anticipata.

Bisognerà allegare alla domanda da presentare il certificato medico del proprio ginecologo.

Con la maternità anticipata la lavoratrice in gravidanza non è soggetta a visita fiscale, quindi è libera di uscire per tutto il periodo di gestazione. Dovrà ricordare di inviare domanda di congedo di maternità obbligatorio a metà del 7° mese.