Nuove disposizione per la maternità anticipata, nell’ottica di conciliare al meglio i tempi di vita e lavoro dei genitori lavoratori e di assicurare tutele sempre più ampie (D.lgs n. 80 del 15 giugno 2016 con art. 2,3,4).

Queste nuove disposizione erano già state introdotte nell’anno 2015 a titolo sperimentale, a partire dal 25 giungo 2015, ora invece, assumono un aspetto definito e applicabile, salvo diverse disposizioni dai Ministeri.

Maternità anticipata: le nuove istruzioni operative

Le nuove istruzione operative per i periodi di congedo post partum nei casi di parto prematuro (l comma 1, lett. d) dell’art.

16 T.U., stabiliscono che è vietato adibire al lavoro le donne che:

a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all’articolo 20;

b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;

c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all’articolo 20;

d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi.

La riforma in esame interessa le lavoratrici dipendenti e le lavoratrici iscritte alla Gestione separata e riguarda, in particolare, i casi di parti “fortemente” prematuri da intendersi con tale accezione quelli che si verificano prima dei 2 mesi antecedenti alla data presunta del parto. La disciplina precedente prevedeva un congedo di maternità coincidente con i 5 mesi successivi al giorno del parto (circ. 45/2000, par. B e C).

Con la nuova riforma, il congedo si calcola aggiungendo ai 3 mesi post partum, tutti i giorni compresi tra la data del parto fortemente prematuro e la data presunta del parto, risultando così di durata complessivamente maggiore rispetto al periodo di 5 mesi precedentemente previsto.

Maternità anticipata: non ci sono variazione se il parto prematuro rientra nei tempi

La circolare dell’Inps n. 69 del 28 aprile 2016 precisa  che la riforma in esame non comporta di fatto variazioni nei casi in cui il parto prematuro si verifichi all’interno dei due mesi ante partum, ossia quando il congedo obbligatorio ante partum è già iniziato: per tali eventi infatti il congedo post partum risulta coincidente, come in precedenza, con i 3 mesi dopo il parto ai quali vanno aggiunti i giorni di congedo ante partum non goduti.

Inoltre, in tali casi, se la lavoratrice ha un provvedimento di interdizione prorogata, i giorni di congedo obbligatorio ante partum non fruiti si aggiungono al termine dei 7 mesi dopo il parto.

La circolare dell’Inps evidenzia diversi casi  con esempi di diversi parti prematuri con tempi e calcoli.

Rimane fermo che la domanda di maternità, anche nei casi di parto fortemente prematuro, va sempre corredata con il certificato medico attestante la data presunta del parto.

E’ bene precisare infine che gli ulteriori periodi riconosciuti alle lavoratrici madri nei casi di parto fortemente prematuro influiscono anche sulla durata del congedo di paternità che coincide, come noto, con il periodo di congedo di maternità post partum non fruito in tutto o in parte dalla madre per morte, grave infermità, abbandono del figlio o affidamento esclusivo dello stesso al padre (art. 28 del T.U. e art. 3 del DM 4 aprile 2002 – circolare INPS n. 8 del 17 gennaio 2003, paragrafo 10).

Maternità anticipata: periodo transitorio

Per i parti che si sono verificati in data anteriore alla data del 25 giugno 2015, e il cui congedo post partum non si era ancora concluso alla data stessa, è possibile riconoscere l’indennità di maternità anche per gli ulteriori giorni di congedo, a condizione che la lavoratrice si sia effettivamente astenuta dal lavoro nei giorni indennizzabili.

In particolare:

  • se il datore di lavoro ha conteggiato il congedo post partum tenendo conto non solo dei due mesi ante partum, ma anche degli altri giorni compresi tra la data del parto fortemente prematuro e la data di inizio del congedo ante partum, può portare a conguaglio le indennità anticipate per tutto il periodo di congedo concesso alla lavoratrice;
  • se invece il congedo post partum è stato determinato in base alle vecchie regole, oppure tenendo conto solo dei giorni di congedo obbligatorio non fruiti nell’ante partum (due mesi ante partum più eventuali giorni di interdizione anticipata), è possibile, a domanda dell’interessata, un ricalcolo dell’indennità tenendo conto anche dei giorni inizialmente non conteggiati. L’indennizzo di tali giorni ulteriori è possibile solo a condizione che la lavoratrice, nei giorni indennizzabili, si sia effettivamente astenuta dal lavoro senza soluzione di continuità, eventualmente anche ad altro titolo .

Istruzioni di presentazione della domanda di maternità anticipata nei casi di parto fortemente prematuro

Riepilogo delle istruzione della domanda di maternità anticipata

  • per le domande on line presentate prima della circolare > istanza per l’eventuale ricalcolo dell’indennità da presentare alla Sede competente o inviare a mezzo PEC o racc.ta A/R;
  • dopo la pubblicazione della circolare e fino al rilascio degli aggiornamenti della procedura telematica > domanda cartacea (mod. SR01) da presentare, con il certificato medico di gravidanza, alla Sede competente o da inviare a mezzo racc.ta A/R;
  • dopo il rilascio della procedura telematica > domanda da presentare esclusivamente on line.

E’ possibile scaricare qui il modulo di domanda: Circolare numero 69 del 28-04-2016_Allegato n 1