Con il decreto 14 febbraio, il Ministero della Transizione ecologica ha definito i costi massimi specifici agevolabili nell’ambito delle detrazioni fiscali per interventi edilizi. Costi massimi intesi quali prezzario da utilizzare nell’individuazione del costo massimo agevolabile in riferimento ai beni specifici installati.

Il nuovo prezzario deve essere utilizzato  per attestare la congruità dei costi per gli interventi di risparmio energetico superbonus 110% e nei casi di cessione del credito e sconto in fattura, per l’ecobonus “ordinario”, bonus ristrutturazione 50% e bonus facciate, se influenti dal punto di vista termico.

Il nuovo prezzario si applica per gli interventi i cui titoli abilitativi edilizi sono presentati dal 16/04/2022 in avanti.

Cosa succede laddove per un bene ammesso alla detrazione fiscale non sia indicato il relativo prezzo?

Ebbene qui entra in gioco il c.d. nuovo prezzo.

Ecco di cosa si tratta.

Il nuovo prezzario superbonus

Il decreto 14 febbraio adottato dal Ministero della Transizione ecologica, ha fissato i cosi massimi che possono avere i beni installati nell’ambito degli interventi finalizzati al risparmio energetico.

Nello specifico, i nuovi massimali si applicano alle seguenti tipologie di intervento:

  • riqualificazione energetica;
  • strutture opache orizzontali (isolamento coperture);
  • sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi;
  • strutture opache verticali (isolamento pareti perimetrali);
  • installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione;
  • impianti a collettori solari;
  • impianti di riscaldamento con caldaie ad acqua a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione;
  • ecc.

Difatti si tratta di interventi agevolabili con i vari bonus fiscali: superbonus, ecobonus ordinario ma anche bonus ristrutturazione e bonus facciate, se gli interventi effettuati sono influenti dal punto di vista termico. Si pensi al cappotto termico.

Con alcune FAQ pubblicate la scorsa settimana, il Mite ha chiarito i nuovi massimali superbonus punto per punto.

Il “nuovo prezzo”, cos’è? Indicazioni Mite

Il Mite ha affrontato anche il caso in cui il tecnico che deve asseverare la congruità dei costi si accorge che nel nuovo prezzario non è indicato uno specifico bene.

In tali casi,  è possibile per il tecnico abilitato presentare il “nuovo prezzo”?

Ebbene la risposta è affermativa.

Nello specifico, il tecnico deve:

  • predisporre il nuovo prezzo in maniera analitica,
  • tenere conto di procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso.

Da qui,  il tecnico dovrà fornire una relazione firmata da allegare all’asseverazione, che sarà pertanto oggetto di controllo ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020 (c.d. “DM Asseverazioni”).

Inoltre, tale relazione dovrà indicare le modalità di determinazione delle voci di costo non comprese nei prezzari, tenendo presente che le stesse possono essere desunte da altri prezzari o essere equiparate a lavorazioni similari in essi presenti.

Ad ogni modo, molti prezzari regionali forniscono indicazioni analitiche sulle modalità di determinazione dei nuovi prezzi.