La marca da bollo da 16 euro è stata introdotta il 26 giugno 2013, con l’entrata in vigore della Legge 71/13 di conversione del DL 43/2013 ed ha sostituito quella precedente da 14,62 euro. L’aumento venne disposto dal governo Letta per finanziare le spese di ricostruzione delle zone dell’Abruzzo colpite dal terremoto del 2009.

Marca da bollo da 16 euro: quando si usa?

Stando a quanto previsto per legge, la marca da bollo da 16 euro va applicata per:

  • atti rogati o autenticati da un notaio o altro pubblico ufficiale;
  • scritture private contenenti convenzioni anche unilaterali regolanti rapporti giuridici di qualsiasi tipo;
  • istanze, memorie, ricorsi, dirette agli organi dell’amministrazione dello Stato e degli enti pubblici territoriali volte ad ottenere rilasci di certificati, ovvero provvedimenti amministrativi.

Marca da bollo 16 euro, quando non è dovuta

La marca da bollo da 16 euro non è dovuta se:

  • l’importo dovuto non supera le 77,47 euro;
  • per quote associative e contributi liberali o donazioni ad associazioni politiche, sindacali e di categoria;
  • l’importo è soggetto ad IVA;
  • il documento è già soggetto al pagamento di imposta di bollo o ne è esente per legge.

Ci sono inoltre alcuni soggetti esclusi:

  • onlus iscritte all’Anagrafe presso l’Agenzia delle Entrate;
  • associazioni di volontariato iscritte al Registro regionale del Volontariato;
  • federazioni sportive ed Enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni.

Marca da bollo da 16 euro non dovuta: può essere rimborsata?

Se la marca da bollo viene applicata per errore può essere rimborsata? Come già chiarito per la marca da bollo da 2 euro, la risposta è negativa.

Ad escludere espressamente il rimborso della marca da bollo è l’articolo 37 del dpr 642/1972. E’ vero però che chi è in possesso di marche da bollo vecchie e non convalidate può usarle anche dopo che è intervenuta la variazione di importo, a patto che l’imposta totale sia integrata con la differenza.