La manutenzione sugli immobili abusivi è considerata un reato? Cosa dice la Cassazione? Per la Corte di Cassazione qualsiasi intervento realizzato su una costruzione abusiva costituisce un nuovo reato, anche se si sostanzia in un intervento di manutenzione ordinaria.

Va a determinare una ripresa dell’originaria attività criminosa: ciò avviene anche in presenza di interventi di manutenzione ordinaria.

È quanto ha ribadito la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 27993/2020 pronunciata a seguito del ricorso del sostituto procuratore in una vicenda in materia di abuso edilizio.

Cassazione: Reato di abuso edilizio

Per quanto concerne il tema di reati edilizi, qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente costituisce una ripresa dell’attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato.

Anche l’esecuzione di un intervento di manutenzione ordinaria integra un nuovo reato. Nella sentenza 27993/2020 dello scorso 10 ottobre, la Corte di Cassazione Penale ha dato ragione al P.M. contro un proprietario terreno il quale, secondo l’accusa, avrebbe realizzato interventi di adeguamento di una pista di motocross per gare di tipo agonistico, di 1.100 metri di lunghezza e 34 metri di larghezza, andando ad agire sulla pista “illegittima”, perché realizzata nel 1992 in assenza di un valido titolo autorizzativo.

La valutazione del G.I.P. avrebbe dovuto concernere la qualificabilità delle opere eseguite e non tanto la tipologia delle opere eseguite.

Ciò avrebbe richiesto un puntuale accertamento rispetto alla legittimità del titolo rilasciato nel 1992 dal Comune su un’area con destinazione agricola.

La Corte di Cassazione richiama le Sentenze Cass. n. 48026/2019 e n. 38495/2016, secondo cui

“in tema di reati edilizi, qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l’abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell’attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria, […]”.

Corte di Cassazione: Disturbo della quiete pubblica

Oltre al reato ex art. 659 Codice Penale, la Corte di Cassazione critica la valutazione del giudice come l’assenza di misurazioni tecniche dei rumori.

“Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’art.

659 c.p., l’attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica”

è quanto richiamato dalle Sentenze Cass. n. 20954/2011 e n. 11031/2015. In sede cautelare l’esclusione della configurabilità del reato è stata fondata su considerazioni che non tengono debitamente conto di un approfondito confronto con le risultanze investigative.

Pertanto, la contravvenzione contestata ha natura di illecito di pericolo presunto e non è richiesta la prova dell’effettivo disturbo di più persone.