I figli, una volta raggiunta la maggiore età, possono chiedere al genitore separato che versa l’assegno di mantenimento di rinunciarvi in cambio di una somma di denaro o a del trasferimento di un bene.

La normativa permette, quindi, la rinuncia all’assegno di mantenimento da parte del beneficiario in cambio di una somma una tantum versata in unica soluzione.

Rinuncia al mantenimento: differenza tra coniuge e figli

E’ bene specificare che la rinuncia dell’assegno di mantenimento da parte dell’ex coniuge più debole o dei figli in cambio di una somma una tantum non produce gli stessi effetti.

Se a rinunciare all’assegno di mantenimento, infatti, in cambio di una somma versata in un’unica soluzione è il coniuge a questi è preclusa qualsiasi possibilità di formulare, successivamente, una nuova revisione dell’assegno chiedendo di ricominciare a riceverlo. Se l’importo, invece, è versato ai figli, anche se maggiorenni, e le condizioni economiche di questi ultimi cambiassero dopo la rinuncia, c’è sempre la possibilità di poter chiedere di nuovo il versamento dell’assegno di mantenimento da parte del genitore. I figli, infatti, anche se maggiorenni sono sempre sotto la tutela dei genitori sotto il profilo dell’indipendenza economica e a chiarirlo è una sentenza della Corte di Cassazione del 2014, la numero 13424.

Innanzitutto, la Cassazione specifica che anche se a chiedere il versamento dell’Una tantum è il coniuge più debole, questo non comprende anche eventuali figli minori o non indipendenti economicamente. Quando il versamento in un’unica soluzione non soddisfa le esigenze economiche dei figli, infatti, il giudice potrà prevedere comunque l’obbligo del genitore al versamento di un ulteriore assegno di mantenimento per il figlio non ancora autosufficiente economicamente.

Rinuncia al mantenimento: nei confronti dei figli non è una liberatoria

Se un figlio maggiorenne, quindi, decide di chiedere al genitore che lo versa, in cambio della rinuncia all’assegno di mantenimento, il versamento di una somma una tantum o il trasferimento di un bene, questo non ha effetto liberatorio.

Se il figlio maggiorenne, però, dichiara la propria emancipazione raggiungendo l’autonomia economica, potrà ricevere dal genitore, a fronte della rinuncia all’assegno di mantenimento, il versamento di una somma in un’unica soluzione.  Il figlio maggiorenne indipendente economicamente, così come stabilisce la giurisprudenza, perde il diritto al mantenimento, diritto che non rinasce se l’indipendenza raggiunta sia perduta dal figlio. Ma a differenza del coniuge, il figlio che ne possiede i requisiti (stato di bisogno) potrà presentare domanda per ottenere dai genitori gli alimenti (e non l’assegno di mantenimento), ovvero quanto gli è necessario per provvedere al proprio sostentamento e alle proprie esigenze primarie. La rinuncia al mantenimento, quindi, da parte di un figlio potrebbe anche non essere per sempre poiché esiste sempre la possibilità che quest’ultimo possa richiedere gli alimenti se le sue condizioni economiche peggiorassero.

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