Una sentenza della Corte di Cassazione, la numero 22314 del 25 settembre 2017, ha chiarito che per i figli maggiorenni per mantenere l’assegno di mantenimento da parte dei genitori non basta essere disoccupati, ma una volta terminati gli studi deve esserci anche un impegno nella ricerca di un’occupazione.

Il figlio, in base alla nostra legge, non perde il diritto ad essere mantenuto dai genitori con il raggiungimento della maggiore età, ma solo quando raggiunge l’indipendenza economica. L’indipendenza economica, però, non vuol dire solo lavoro a tempo indeterminato e stabilità, ma in ogni caso un’occupazione in linea con la formazione del ragazzo che non possa essere considerata precaria.

Anche un lavoro part time che consente di mantenersi potrebbe essere idoneo.

Ma cosa succede se il figlio, terminato il percoso di studio e formazione non dimostra alcun interesse nel cercare un posto di lavoro? Perde il diritto al mantenimento se il genitore è in grado di fornire prova della sua inerzia. Quando il genitore, quindi, dimostra di aver messo il giovane nella condizione di diventare autosufficiente l’obbligo di versare il mantenimento viene meno a prescindere dalle condizioni economiche del genitore poiché sul figlio grava l’obbligo di mantenersi quando ne ha la possibilità e proprio per questo deve fare quanto è in suo potere per trovare un posto di lavoro.

Se il figlio, quindi, non si impegna nella ricerca del lavoro il genitore può sospendere il mantenimento, dopo aver chiesto l’autorizzazione al giudice al quale chiede anche una revisione delle condizioni di mantenimento.

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