Se ai figli servono ripetizioni private, tali spese rientrano nell’assegno mensile di mantenimento che già è versato o rientrano nelle spese straordinarie da pagare a parte? L’iscrizione alle lezioni di recupero, tra l’altro, vanno concordate con l’altro genitore o può essere una decisione presa in autonomia dal genitore con cui il figlio vive?

A chiarire questi dubbi è la Corte di Cassazione con una recente ordinanza, la numero 22029 del 21 settembre 2017. Solitamente quando c’è da prendere decisioni per sostenere spese straordinarie per i figli, queste devono essere concordate tra i coniugi separati o divorziati.

Secondo la Corte di Cassazione, però, se le spese straordinarie sono necessarie all’interesse dei figli, come appunto le ripetizioni che rientrano nell’istruzione del giovane, non è necessario informare prima l’ex coniuge, che in ogni caso deve provvedere a rimborsare la propria parte di spesa.

Il tutto, ovviamente, sempre basandosi sulle disponibilità economiche dei genitori che dovranno contribuire in base al proprio reddito alle spese straordinarie sostenute per i figli: se il genitore non affidatario, in ogni caso, può permettersi di pagare il 50% delle ripetizioni private del figlio è tenuto al versamento della metà di tali spese anche se prima non è stato chiesto il loro consenso.