L’obbligo di mantenimento dei figli cessa nel momento in cui raggiungono, a partire dalla maggiore età, l’indipendenza economica. E da quel momento le scelte lavorative che compromettono la capacità di mantenersi non possono gravare sui genitori. A sancire questo principio è stata la Cassazione con ordinanza n. 6509/2017, accettando così la richiesta di un padre che chiedeva di essere esonerato dal mantenimento di una figlia che, come confermava anche la versione della madre, aveva scelto di dimettersi da un lavoro con contratto a tempo indeterminato per lavorare con contratto a termine come magazziniera.

La ragazza aveva provato anche a far valere presunti problemi psichici, non dimostrati e comunque ritenuti inidonei a compromettere la capacità di provvedere alla propria indipendenza economica.

Le motivazioni della sentenza fanno leva sull’età della ragazza, che aveva superato già la soglia del mantenimento figli dovuto, e respingono il ricorso obiettando che la stessa aveva comunque raggiunto ormai l’indipendenza economica e che quindi la scelta di dimettersi da un “posto fisso” non potesse gravare sui genitori.

Il rigetto del ricorso anti bamboccioni arriva in un momento storico particolare in cui si valuta l’approvazione di un bonus figli a carico fino a 26 anni.

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