Con la separazione consensuale, oltre all’accordo sul mantenimento dei figli, anche le spese vengono suddivise equamente. Cosa fare se l’ex marito non paga le spese?

Con la separazione consensuale, oltre all’accordo sul mantenimento dei figli, si stabiliscono anche le spese suddivise equamente fra i coniugi. Se però l’ex marito viene meno all’obbligo e non paga le spese, la moglie non può farne semplicemente richiesta. Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione n. 21241 del 20 ottobre 2016 la moglie non può limitarsi a chiedere il pagamento delle spese sostenute senza dettaglio dei costi.

Mantenimento dei figli: il caso

L’ex moglie sostiene che il ex marito non ha pagato le spese sostenute per la figlia. Quindi viene meno l’obbligo di corresponsione delle spese ordinarie e straordinarie. All’ex marito viene notificato un atto di precetto per una somma di circa 62mila euro.

Mantenimento dei figli: la sentenza

Il Tribunale dichiara il precetto inefficace. Secondo il parere dei giudici la donna non ha allegato al precetto, la documentazione necessaria comprovante le spese sostenute.

Anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21241 del 20 ottobre 2016 ritiene il precetto inefficace. Nella sentenza si legge che la donna ha imposto al marito il pagamento di circa 62mila senza allegare alcuna documentazione, precisazioni e distinzioni. Inoltre nel precetto non vengono specificate quali sono le spese ordinarie e quali quelle straordinarie. I Giudici aggiungono che un atto di precetto così formulato, non potrà mai produrre effetti.
Il provvedimento di separazione stabilisce che il genitore non affidatario paghi in riferimento alla sua quota, le spese ordinarie di mantenimento dei figli. Questo costituisce un idoneo titolo esecutivo, a condizione che la moglie possa allegare e documentare le somme pagate per l’effettiva sopravvivenza dei figli. Inoltre il debitore, in questo caso il padre, deve essere fin da subito messo in condizione di verificare la correttezza delle somme indicate nell’atto di precetto.