In Legge di Bilancio 2022 è stato introdotta una norma che prevede il differimento delle scadenze fiscali nel caso in cui il professionista (commercialista o altro intermediario) si ammali.

Si tratta di un provvedimento chiesto già da tempo, ma che, per diverse questioni, non era mai riuscito a superare l’iter legislativo. Vediamo meglio di cosa si tratta.

DDL Malattia, se ne parlava più di un anno fa

Circa un anno fa, la misura per la sospensione degli adempimenti fiscali in caso di malattia o infortunio del professionista era stata prevista con un decreto ad hoc: il cosiddetto ddl malattia.

Il decreto, ad ogni modo, aveva subito una battuta d’arresto, con l’avvio della crisi del governo di Giuseppe Conte. Non solo, lo stesso era anche stato bloccato dalla Ragioneria Generale dello Stato per problemi di copertura finanziaria. In particolare, era stato previsto un impatto del 3% delle denunce da infortunio pari ad un danno calcolato per 236,3 milioni di euro.

La questione aveva suscitato non poche polemiche. La norma, infatti, parlava chiaramente di differimento dei termini e non sconti o sgravi per il contribuente. Pertanto, non si sarebbe determinato alcun danno erariale.

In Manovra ritorna il differimento dei termini in caso di malattia del professionista

La misura in argomento è stata appena riproposta in Manovra 2022. Uno degli emendamenti alla Legge di Bilancio, a firma Andrea de Bertoldi (FdI), prevede, appunto, la sospensione della decorrenza dei termini relativi a adempimenti tributari a carico del professionista in caso di malattia, o infortunio.

In Particolare, secondo quanto sostenuto dallo stesso De Bertoldi, in una dichiarazione rilasciata all’agenzia stampa Ansa.it, il provvedimento prevede che in caso di ricovero del libero professionista in ospedale per malattia o infortunio, ovvero in caso di cure domiciliari, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista, o al suo cliente, a causa della scadenza del termine tributario.

Le scadenze sono ‘congelate’ a decorrere “dal giorno del ricovero in ospedale, o dal giorno dell’inizio delle cure domiciliari fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria, o la conclusione delle cure”.

 

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