Come ormai sappiamo, il Reddito di Cittadinanza (RdC) è una misura di contrasto alla povertà e, allo stesso tempo, uno strumento finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale.

Per poter percepire questo sussidio bisogna rispettare alcune condizioni, come ad esempio:

  • l’immediata disponibilità al lavoro;
  • l’adesione ad un percorso di accompagnamento all’inserimento lavorativo;
  • la disponibilità al completamento degli studi;
  • altri impegni finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale.

Ma cosa succede in caso di dimissioni volontarie? Si rischia di perdere il reddito di cittadinanza?

Il Ministero del Lavoro, con la nota n.

10617 del 21 ottobre 2020, ha fornito utili chiarimenti in merito a questi interrogativi. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Reddito di cittadinanza, le “condizionalità” sul lavoro”

Per ricevere il Reddito di cittadinanza è necessario rispettare alcune “condizionalità” per quanto riguarda il lavoro. I richiedenti, si legge sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, “devono dare l’immediata disponibilità al lavoro; aderire ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che può prevedere attività di servizio alla comunità, per la riqualificazione professionale o il completamento degli studi nonché altri impegni finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale”.

Ad ogni modo, chiariamo fin da subito che, ai sensi dell’articolo 4, comma 15-quater del DL 4/2019, sono considerati disoccupati i lavoratori a basso reddito, ovvero i dipendenti con redditi da lavoro inferiori a 8.000 euro e i lavoratori autonomi con redditi inferiori 4.800 euro.

Mancato superamento del periodo di prova o rinuncia prima della fine, che cosa succede in questi casi?

In merito al quesito sopra esposto, Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 10617 del 21 ottobre 2020, ha fornito alcuni chiarimenti sul diritto al Reddito di Cittadinanza in caso di dimissioni volontarie.

Cominciamo col dire che, ai sensi dell’art.

2, c. 3, D.L. n. 4/2019, “Non ha diritto al Reddito di Cittadinanza il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa”.

L’art. 2096, comma 3, Cod. Civ. recita “Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d’indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine”.

Il Ministero ha poi chiarito che quanto disposto all’art. 2, c. 3, D.L. n. 4/2019, relativamente al mancato diritto di ottenere il reddito di cittadinanza entro 12 mesi dalle dimissioni volontarie, “non trova applicazione durante il periodo di prova”.